Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/144: Llegge federale sulla concentrazione delle competenze in materia di sorveglianza delle imprese di revisione e delle società di audit · 32 pagine

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Art. 14 cpv. 2

Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale informano senza indugio, in forma scritta, l’ASR in merito a fatti importanti concernenti la sorveglianza. In particolare devono essere notificate le circostanze citate nella legge (art. 14 cpv. 2 LSR). Tale disposizione viene trasposta nel nuovo articolo 15a capoverso 2 AP-LSR. La disposizione di cui all’articolo 14 capoverso 1 LSR sull’aggiornamento dei documenti di abilitazione rimane invece invariata.

Art. 15 cpv. 1 lett. d e cpv. 1bis

Su richiesta, l’ASR decide in merito all’abilitazione di revisori (persone fisiche e imprese di revisione), esperti revisori (persone fisiche e imprese di revisione) e imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 15 cpv. 1 LSR).

D’ora in poi l’ASR decide anche in merito all’abilitazione delle società di audit e dei responsabili delle verifiche nell’ambito del mercato finanziario (art. 15 cpv. 1 lett. d AP-LSR; cfr. art. 9a AP-LSR).

Conformemente al nuovo diritto, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono soddisfare requisiti di abilitazione contrastanti, in quanto operano in segmenti diversi del mercato della revisione e dell’audit. Talvolta divergono considerevolmente anche le norme prudenziali che reggono l’organizzazione interna e i concreti servizi di revisione o audit. Si consideri in particolare il fatto che il Consiglio federale può disporre condizioni di abilitazione agevolate per determinati servizi di audit prudenziale (art. 9a cpv. 3 AP-LSR). Affinché non si verifichino distorsioni della concorrenza presso le imprese di revisione sotto sorveglianza statale, l’ASR può limitare l’abilitazione di imprese di revisione sotto sorveglianza statale a fornire servizi di revisione per determinate società di interesse pubblico (art. 15 cpv. 1bisAP-LSR).

Art. 15a Obbligo d’informazione e obbligo di notifica

Il diritto vigente in materia di sorveglianza dei revisori prevede l’obbligo, per le imprese di revisione sotto sorveglianza statale, i loro collaboratori, le persone a cui fanno capo per i servizi di revisione e le società verificate, di fornire all’autorità di sorveglianza tutte le informazioni e i documenti di cui essa ha bisogno per adempiere i suoi compiti (art. 13 cpv. 1 LSR). Nell’adempimento dei compiti rientra in particolare la prestazione di assistenza amministrativa (art. 26 e segg. LSR).

L’attuale disposizione risulta incompleta, nella fattispecie è poco chiaro se e in che misura anche le persone fisiche abilitate, le imprese di revisione non sottoposte alla sorveglianza statale, le filiali di gruppi o i relativi uffici di revisione siano assoggettati all’obbligo d’informazione. Inoltre non è disciplinato in modo chiaro il rapporto con gli obblighi d’informazione nella procedura amministrativa (cfr. art. 13 PA29).

Per garantire la certezza del diritto, le disposizioni di cui all’articolo 13 capoverso 1 e all’articolo 14 capoverso 2 LSR vengono riunite e riformulate. Pertanto, le categorie di seguito rappresentate di persone e imprese sono tenute a fornire all’ASR

29 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PS; RS 172.021).