Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/144: Llegge federale sulla concentrazione delle competenze in materia di sorveglianza delle imprese di revisione e delle società di audit · 32 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 9 cpv. 1 lett. a
Con il Rapporto sul governo d’impresa del 2006, il Consiglio federale ha approvato 28 principi guida sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione, che sono di fondamentale importanza per la gestione e il controllo dei suoi istituti (cfr. commenti all’art. 30 cpv. 1 lett. a AP-LSR). L’organizzazione giuridica della FINMA corrisponde in larghissima parte ai principi guida del Rapporto sul governo d’impresa. L’unica divergenza è la facoltà del Consiglio federale di stabilire obiettivi strategici che, nel caso di un’azienda con compiti di vigilanza sull’economia e sulla sicurezza, andrebbe lasciata al consiglio d’amministrazione48. Con il presente progetto, tale divergenza viene eliminata.
Art. 14 cpv. 4
Il terzo incaricato viene sostituito dall’incaricato dell’audit (cfr. art. 24° AP-LFINMA).
Art. 15 cpv. 2 lett. e
Poiché le società di audit non sono più assoggettate alla vigilanza della FINMA, non devono più svolgere compiti di vigilanza per conto della FINMA.
Art. 19 cpv. 1
La responsabilità delle società di audit impiegate in base al diritto privato viene ora nuovamente disciplinata in ragione del fatto che in futuro l’ASR sarà competente dell’abilitazione e della vigilanza (cfr. commenti all’art. 36a AP-LSR).
Art. 24 Principio
Nel capoverso 1 viene definito in che modo deve essere effettuato l’audit prudenziale degli assoggettati (art. 24 cpv. 1 AP-LFINMA). A seconda dell’assoggettato, la revisione può essere svolta dalla FINMA stessa, dalla società di audit incaricata dall’assoggettato oppure dall’incaricato dell’audit (cfr. art. 24a AP-LFINMA). Mentre le società di audit esaminano presso banche, commercianti di valori mobiliari e istituti LICol, ai sensi del diritto vigente, il rispetto di tutte le disposizioni prudenziali, presso le assicurazioni esaminano unicamente singoli ambiti di revisione. Deve continuare a essere possibile l’impiego di diversi metodi di revisione, al fine di tenere conto dei diversi requisiti nel quadro della vigilanza.
Il principio dell’audit improntato sul rischio (art. 24 cpv. 2 LFINMA) e l’obbligo del segreto per le società di audit, i responsabili delle verifiche, gli organi e gli altri impiegati (art. 24 cpv. 3 AP-LFINMA) vengono ora ancorati a livello di legge. La violazione dell’obbligo del segreto può comportare il ritiro dell’abilitazione della società di audit o del responsabile delle verifiche da parte dell’ASR.
Il Consiglio federale disciplina il contenuto, l’esecuzione e la forma del rendiconto se l’audit viene condotto da una società di audit. Egli può autorizzare la FINMA a
48 Cfr. Programma per l’attuazione dei principi guida stabiliti dal Consiglio federale nel suo Rapporto sul governo d’impresa del 25 marzo 2009, pag. 14.