Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine

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Articolo 32b

In generale

Come menzionato, il legislatore ha ritenuto necessario precisare il diritto vigente spiegando quando un impianto solare va considerato come accuratamente integrato. Oltre a ciò, la prima versione adottata nel Consiglio degli Stati prevedeva la seguente precisazione: «Per monumenti culturali si intendono tutti i monumenti designati tali secondo l’articolo 17 della legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e la relativa ordinanza». Anche in questo caso si è tuttavia deciso di scartare una disposizione che sarebbe stata troppo dettagliata a livello di legge, per poi introdurla nell’ordinanza d’esecuzione. Nell’articolo 32b AP OPT viene ora pertanto precisato l’articolo 18a capoverso 3 R LPT. Introducendo una deroga al principio dell’esonero dall’autorizzazione, la disposizione dev’essere sufficientemente dettagliata per poter essere applicata senza che sia necessaria una decisione da parte di un’autorità. L’elenco va quindi inteso come esaustivo.

Conformemente al diritto in vigore e all’articolo 18a capoverso 3 R LPT, i monumenti naturali sono assimilati a quelli culturali. Nell’ordinanza viene ora precisato il concetto di monumento culturale, al pari di quanto si era fatto nella prima versione adottata dal Consiglio degli Stati. L’articolo 18a R LPT si applica infatti unicamente agli impianti solari installati su edifici. Quando si ha a che fare con monumenti naturali protetti, è opportuno adottare la massima prudenza nel costruire edifici. Se, tuttavia,

l’edificio è già presente, l’installazione di un impianto solare sul tetto non deve avere un impatto di rilevo sul monumento.

I Cantoni devono avere la possibilità di designare i monumenti di importanza cantonale che non siano già annoverati mediante uno strumento della Confederazione. La disposizione di cui alla lettera f offre questa possibilità; l’obbligo di ottenere l’approvazione della Confederazione (e più precisamente del Consiglio federale ovvero del DATEC se l’adattamento del piano direttore non è contestato) impedisce qualsiasi abuso. Per evitare che insorgano lacune giuridiche nel periodo che precede tale approvazione, l’articolo 52a capoverso 5 AP OPT prevede che il governo cantonale abbia la facoltà di designare i monumenti culturali d’importanza cantonale mediante decisione semplice, questo a titolo di diritto

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transitorio di una durata massima di cinque anni . In virtù dell’articolo 18a capoverso 2 lettera b R LPT, inoltre, il diritto cantonale può prevedere l’obbligo dell’autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette, il che consente di colmare qualsiasi altra lacuna giuridica a livello di protezione. Come emerge dall’intervento di Martin Bäumle, relatore germanofono della Commissione (Boll. uff. 2012 N 138), il legislatore non ha con ciò voluto permettere ai Comuni di abusare di questa possibilità. Esigenze meno pressanti in materia di protezione possono essere soddisfatte anche mediante le prescrizioni edilizie secondo l’articolo 32a capoverso 2 AP OPT (cfr. commento a pag. 14).

Va inoltre sottolineato che l’installazione di impianti solari sugli edifici annoverati nell’elenco di cui al presente articolo non è esclusa in modo generalizzato. La disposizione prevede unicamente che sia necessario avviare una procedura di autorizzazione edilizia (art. 18a cpv. 3, 1° periodo R LPT) e che i monumenti in questione non debbano essere pregiudicati in modo sostanziale (art. 18a cpv. 3, 2° periodo R LPT). Soluzioni appropriate a questo tipo di monumenti consistono normalmente in impianti solari progettati con cura che occupino tutta la superficie del tetto.

Lettera a

Va da sé che nell’elenco di cui sopra sono inclusi i beni culturali di importanza nazionale e internazionale ai sensi dell’articolo 2 lettere a e b dell’ordinanza del 17 ottobre 1984 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC; RS 520.31), mentre non ne fanno ovviamente parte i beni culturali di importanza locale. Poiché la OPBC non specifica alcuna categoria per gli oggetti di impor-

17 Cfr. commento a pag. 29.