Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine

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(aventi pertanto un peso maggiore per la giurisprudenza) sono numericamente più contenute, la quota di decisioni da notificare all’ARE è decisamente più elevata.

La disposizione di cui al capoverso 1 va letta anche alla luce della R LPT: l’obbligo di notificare determinate decisioni all’ARE dovrebbe facilitare un’esecuzione più sistematica che in passato delle disposizioni federali concernenti le dimensioni delle zone edificabili.

Ciononostante, tale obbligo non è ancora una garanzia che i Cantoni lo rispettino: d’altro canto, il termine di ricorso per l’ARE inizia a decorrere soltanto quando tale notifica è stata effettuata.

Capoverso 1

Della notifica delle decisioni all’ARE (cfr. art. 8 OPT) deve occuparsi il Cantone, il quale approva i piani d’utilizzazione (direttamente o mediante atto costitutivo; cfr. art. 26 LPT). Oggetto dell’obbligo di notifica è, da un lato, l’atto di approvazione secondo l’articolo 26 LPT e, dall’altro (nel caso in cui l’approvazione o non approvazione del piano d’utilizzazione sia stata impugnata), la decisione di ricorso dell’istanza inferiore. La notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza da parte dei tribunali amministrativi, invece, è retta dall’ordinanza dell’8 novembre 2006 concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico.

Lettera a

Le disposizioni transitorie della R LPT sono un elemento essenziale della revisione in quanto offrono una maggiore garanzia che il diritto materiale venga effettivamente applicato. Esse intervengono tuttavia soltanto nella misura in cui debbano essere sanzionate potenziali violazioni. Le condizioni della loro applicazione sono previste alla lettera a.

Il numero di decisioni da notificare dovrebbe rimanere contenuto. I requisiti concernenti gli azzonamenti approvati durante il periodo transitorio (art. 52a cpv. 1 AP OPT) sono infatti molto severi (cfr.

commenti al riguardo a pag. 27). In caso di blocco totale delle delimitazioni di nuove zone edificabili, così come previsto all’articolo 38a capoversi 3 e 5 R LPT, non dovrebbe in realtà più essere approvato alcun azzonamento. Se, tuttavia, un’autorità preposta all’applicazione del diritto decide – p. es. per colmare una lacuna normativa – di concedere un’eccezione a tale divieto generale, la decisione adottata dovrebbe almeno non passare in giudicato se l’ARE non ha potuto esprimere il proprio parere nel quadro di una procedura di ricorso.

Lettera b

La lettera b si riferisce unicamente ai casi in cui sussiste già un obbligo di comunicazione ai sensi del diritto vigente (art. 46 OPT). Tale obbligo viene pertanto mantenuto.

Lettera c

In materia di pianificazione dell’utilizzazione, il principio della concentrazione riveste un ruolo essenziale: la delimitazione di zone edificabili o di zone speciali isolate è ammessa unicamente a titolo ec-

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cezionale. Eppure, dalla Statistica delle zone edificabili Svizzera 2012 emerge una quantità sorprendentemente alta di piccole zone edificabili. In futuro, la delimitazione di zone edificabili isolate, sempre che venga approvata, dovrà essere comunicata all’ARE. Di qui la disposizione di cui alla lettera c,

secondo la quale devono essere notificate all’ARE anche le decisioni concernenti la delimitazione di zone edificabili non confinanti con zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato oppure

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