Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine

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Lettera b

Delimitare zone di case familiari all’interno di superfici per l’avvicendamento delle colture, facendo così aumentare la superficie edificabile richiesta, non sarebbe coerente con l’obiettivo di proteggere tali superfici. Ai sensi della lettera b, sarebbe parimenti inammissibile assegnare delle superfici per l’avvicendamento delle colture a una zona edificabile per consentire la costruzione di più ampi parcheggi in superficie. Se, a titolo eccezionale, sussistono già interessi sufficientemente importanti che giustifichino lo sfruttamento di superfici per l’avvicendamento delle colture a scopo edificabile, occorre che tali superfici siano almeno utilizzate nel migliore dei modi.

Il criterio determinante è lo «stato attuale delle conoscenze»: la densità edificatoria non deve andare a detrimento della qualità abitativa; per garantire tale qualità vi sono strumenti collaudati quali le zone con obbligo di pianificazione.

Capoverso 2

L’aggiunta del capoverso 1bis richiede qualche adeguamento di scarsa entità del capoverso 2. Sotto il profilo materiale, la disposizione resta tuttavia invariata.

Articolo 30a

In generale

L’articolo 30a AP OPT contiene i parametri essenziali del metodo che, secondo la Confederazione e il diritto federale, va impiegato per valutare le dimensioni delle zone edificabili cantonali [per una descrizione generale di tale metodo, cfr. «Delimitazione delle zone edificabili (art. 5a, 30a, 30b e 52a

AP OPT): aspetti generali» più in alto e le Direttive tecniche, n. 3 e 4]. Va sottolineato che questo metodo serve unicamente a valutare le zone edificabili di un Cantone nel suo complesso. Da questa valutazione le regioni e i Comuni non possono pertanto dedurre le dimensioni delle zone edificabili attribuite loro rispetto alle altre regioni e agli altri Comuni del Cantone.

Capoversi 1 e 2

I capoversi 1 e 2 sanciscono gli aspetti più importanti del metodo di calcolo delle dimensioni illustrato nel capitolo «Approccio per le zone per l’abitazione, le zone miste e quelle centrali» (pag. 4).

Le capacità di cui dispone il Cantone in termini di zone per l’abitazione, zone miste e zone centrali vanno commisurate al fabbisogno di tali zone prevedibile in un orizzonte di 15 anni (cpv. 1).

Essendo già precisato al numero 3.3 delle Direttive tecniche, nell’ordinanza non è necessario spiegare come debba essere calcolato tale fabbisogno.

Nel capoverso 2 sono riportati i criteri di riferimento per il calcolo delle capacità di cui dispone un Cantone. Nel primo periodo si specifica che tali capacità risultano – in generale – dal rapporto tra le superfici delle zone di cui al capoverso 1 disponibili nei singoli Cantoni e la superficie della zona edificabile richiesta per abitante e persona occupata («superficie richiesta»). Nel secondo periodo viene specificato che la superficie edificabile richiesta che un Cantone può far computare non è illimitata. In linea di massima, è effettivamente il Cantone a fissarla («consumo di superficie delle zone edificabili deter-

a

minante » conformemente alle Direttive tecniche, n. 3.3, 1 riga della tabella), ma nel farlo non può superare i limiti stabiliti al capoverso 2 (2° periodo) e spiegati nel dettaglio al numero 3 delle Direttive tecniche. Tali limiti risultano dal confronto con la superficie edificabile richiesta per abitante e persona occupata in unità territoriali comparabili, laddove per unità territoriale comparabile si intende fonda-