Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine

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Delimitazione delle zone edificabili (art. 5a, 30a, 30b e 52a AP OPT): aspetti generali

Uno degli obiettivi centrali della Revisione del 15 giugno 2012 (R LPT) della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) consiste nel ridurre le zone edificabili sovradimensionate e nel fare in modo che le zone edificabili ubicate al posto sbagliato vengano spostate là dove sono effettivamente necessarie. Di qui l’importanza fondamentale del nuovo articolo di legge sulle zone edificabili (art. 15 R LPT), di quello concernente il contenuto del piano direttore nell’ambito degli insediamenti (art. 8a R LPT) e delle disposizioni transitorie (art. 38a). Queste disposizioni di legge sono precisate in particolare negli articoli 5a, 30a, 30b e 52a AP OPT, nonché nelle Direttive tecniche (art. 15 cpv. 5 R LPT).

Per sapere se una zona edificabile è considerata sovradimensionata sotto il profilo del diritto federale (art. 15 cpv. 1 e 2 R LPT e art. 30a AP OPT) ovvero per garantire che le proprie zone edificabili siano conformi alla legislazione in vigore (art. 8a cpv. 1 lett. d R LPT), i Cantoni dovranno fare appello soprattutto alle Direttive tecniche e all’Integrazione della Guida, il che spiega i continui riferimenti a questi due documenti nell’ambito del presente rapporto.

Gli aspetti più importanti sono riassunti qui di seguito e, ove opportuno, precisati nei commenti ai singoli articoli.

Zone edificabili: valutazione della situazione nei Cantoni nel loro complesso

In passato si usava valutare le dimensioni delle zone edificabili a livello comunale: dal punto di vista del Cantone o di un’autorità di ricorso, il fabbisogno di determinati tipi di zone edificabili era quindi stato stabilito per il singolo Comune. Se gli scopi e i principi generali della pianificazione del territorio erano stati rispettati, veniva concesso al Comune un ampio margine di manovra in termini di ripartizione delle zone edificabili all’interno del suo territorio (p. es. tra più località). Nella maggior parte dei casi, le dimensioni delle zone edificabili dei Comuni limitrofi non avevano alcuna ripercussione sulle dimensioni autorizzate in un determinato Comune.

Questo non sarà più possibile in futuro perché l’ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili andranno coordinate al di là dei confini comunali (art. 15 cpv. 3 R LPT). L’AP OPT, le Direttive tecniche e l’Integrazione della Guida stabiliscono le dimensioni che possono assumere le zone edificabili in un dato Cantone a un dato momento e, sulla scorta di dati statistici, precisano anche i limiti massimi che possono raggiungere. Il Cantone ha comunque un ampio margine d’azione nel definire il fabbisogno di zone edificabili all’interno dei confini autorizzati e la ripartizione interna di tali zone. È tuttavia tenuto a fissare un ordine di priorità nonché i punti chiave dello sviluppo territoriale nel quadro della propria strategia di sviluppo del territorio e sulla base di criteri oggettivi (quali urbanizzazione, centralità, raggiungibilità, domanda, ecc.). D’ora in avanti, il diritto federale fisserà i criteri di massima relativi alle dimensioni delle zone edificabili che si applicheranno al Cantone nel suo complesso.

Approcci diversi per le zone per l’abitazione, le zone miste e quelle centrali da una parte e per le altre zone edificabili dall’altra

Definire gli stessi criteri quantitativi per valutare le dimensioni delle zone edificabili non è un’opera-

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zione così facilmente realizzabile per tutti i tipi di zone . Per quanto riguarda le zone per l’abitazione, le zone miste e quelle centrali, che costituiscono il 70 per cento delle superfici edificabili in Svizzera, è stato identificato come criterio idoneo la superficie edificabile richiesta per abitante e persona occupata; questo criterio consente infatti di fare dei confronti tra i vari Comuni e definire delle linee direttive.

1 In questa sede si opera sostanzialmente una distinzione secondo le utilizzazioni principali definite nel modello di geodati minimo nel settore dei piani di utilizzazione, del 12 dicembre 2011 (cfr. documentazione relativa ai modelli: http://www.are.admin.ch/dienstleistungen/00904 > Modelli di geodati minimi > Piani di utilizzazione > Documentazione sui modelli, n. 7.3.2; in tedesco e francese).