Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine

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mentalmente l’unità amministrativa di un singolo Comune . Sono ritenuti comparabili i Comuni di tutta la Svizzera appartenenti alla stessa tipologia di Comuni secondo la classificazione in 22 tipi effettuata dall’Ufficio federale di statistica12

.

Sempre in relazione con i limiti applicabili al Cantone nel suo complesso, ma in riferimento alle unità territoriali di cui sopra, occorre osservare due regole di base:

• il consumo di superficie delle zone edificabili determinante non deve superare la superficie edifica-

bile richiesta dell’unità territoriale corrispondente secondo la «Statistica delle zone edificabili Svizzera» del 2012.

• Nel contempo, tale superficie non deve superare neppure il valore centrale (mediana) dei Comuni

appartenenti alla stessa tipologia. L’idea di fondo è che quanto può fare la metà dei Comuni (in termini di superficie edificabile richiesta), può essere fatto anche dagli altri Comuni comparabili.

Lo stesso metodo è applicato alle zone d’abitazione, alle zone miste e a quelle centrali, ma i valori

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determinanti sono calcolati singolarmente per ogni tipo di zona e le capacità che ne risultano sono addizionate a posteriori [per maggiori dettagli, cfr. «Delimitazione delle zone edificabili (art. 5a, 30a, 30b e 52a AP OPT): aspetti generali» più in alto e le Direttive tecniche, n. 3].

Nell’ordinanza non è espressamente affrontata l’eventuale impossibilità di sfruttare immediatamente le riserve interne d’utilizzazione, aspetto, questo, cui si è dato particolare peso in sede di discussione parlamentare. Le Direttive tecniche (cfr. n. 3.3) prevedono pertanto che, per le zone già edificate in Comuni che non hanno ancora raggiunto la mediana, al Cantone può essere inizialmente computato soltanto un terzo (oppure un valore più alto stabilito dal Cantone) delle capacità supplementari che possono essere raggiunte. Si presume infatti che queste capacità non saranno sfruttate immediatamente, ma soltanto entro un massimo di tre periodi di pianificazione.

Questo allenta di fatto, almeno per il momento, le esigenze che i Cantoni devono soddisfare in termini di dimensioni delle zone edificabili. Per poter far fronte all’inasprimento di tali esigenze, è quindi indispensabile che i Cantoni promuovano attivamente lo sfruttamento di queste riserve.

Capoverso 3

In questo capoverso viene sancito che i criteri applicabili alle zone per il lavoro sono di natura qualitativa e non quantitativa (com’è invece il caso per le zone abitabili, quelle miste e quelle centrali). Per ulteriori dettagli si rinvia al numero 4.1 delle Direttive tecniche. Per quanto riguarda gli altri tipi di zone edificabili, si è deciso di non introdurre prescrizioni particolari nell’ordinanza; alcuni elementi essenziali si ritrovano tuttavia ai numeri 4.3 («Prescrizioni riguardanti le zone destinate a utilizzazioni pubbliche»)

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e 4.4 («Altre zone edificabili») delle Direttive tecniche .

Capoverso 4

È innanzitutto compito dei Cantoni assicurarsi che le loro zone edificabili non siano sovradimensionale. In quest’ottica, un approccio prudente nel delimitare le zone edificabili e sfruttare le riserve interne può essere utile per conservare o ritagliarsi un margine di manovra nel caso in cui, in futuro, si voles-

11 È ipotizzabile che, in futuro, quando dei Comuni si uniscono, i Comuni originari continuino a essere considerati unità territoriali a sé stanti. Questa soluzione può dimostrarsi vantaggiosa sia in termini di risultati ottenuti sia di convenienza pratica. Il fatto che i Comuni non vengano definiti quali unità territoriali vincolati nell’ordinanza serve anche ad evitare malintesi, dato che, fondandosi sui calcoli in oggetto, un Comune non può far valere alcuna pretesa in sede di ripartizione delle zone edificabili all’interno del Cantone. 12 Cfr. nota 3 delle Direttive tecniche. 13 Ovvero il consumo di superficie delle zone edificabili determinante stabilito dal Cantone nel quadro della massima superficie edificabile richiesta per abitante e persona occupata stabilita dalla Confederazione; cfr. nota n. 8 a pag. 4 e Direttive tecniche, n. 3.3, 1a riga della tabella. 14 Cfr. «Approccio per le altre zone edificabili», pag. 5.