Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine

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Articolo 32

In generale

Oggetto di questo articolo sono le misure dei Cantoni in ambito di urbanizzazione. In particolare, viene sancita la procedura da seguire nel caso in cui il Cantone o il Comune non adempia entro il termine previsto i compiti d’urbanizzazione che gli competono (art. 32 cpv. 2 e 3 LPT, sulla base dell’art. 19 cpv. 2 e 3 LPT). Con la R LPT le norme in materia di urbanizzazione sono state integrate con un nuovo aspetto: l’ente pubblico può cioè suddividere l’urbanizzazione in più fasi (art. 19 cpv. 2 R LPT).

Questo perché nelle aree in cui sarebbero necessarie riconversioni la cui realizzazione è tuttavia difficile, il fatto di suddividere l’urbanizzazione in fasi consente di frenare temporaneamente la dispersione degli insediamenti. Nell’articolo 32 AP OPT vengono pertanto ripresi e precisati questi due aspetti delle disposizioni legali esistenti e nuove.

Capoverso 1

Nel capoverso 1, in cui viene sancito il compito dell’autorità cantonale di vigilare l’urbanizzazione,

viene ora integrato l’aspetto della suddivisione in fasi di cui sopra. Per autorità cantonale s’intendono gli uffici di cui all’articolo 31 LPT: questi sono chiamati a garantire che, ove necessario, tale suddivisione venga effettuata e rispondono del proprio operato alla Confederazione.

Capoversi 2 e 3

Nel capoverso 2 viene ora sancito esplicitamente che, nelle zone sovradimensionate non ancora urbanizzate, non si deve procedere immediatamente a un’urbanizzazione integrale, bensì suddividerla in fasi.

Le zone edificabili possono essere sovradimensionate nel Cantone nel suo complesso – ed è questo il caso se non sono rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 30a AP OPT o delle Direttive tecniche – ma anche in singole parti del Cantone. Tali zone dovranno essere identificate al più tardi nel nuovo piano direttore, adattato secondo l’articolo 38a R LPT. Le autorità hanno comunque un obbligo di diligenza generale, soprattutto nel periodo che precede l’adattamento del piano direttore cantonale: non possono per esempio consentire che si proceda a una rapida urbanizzazione per ostacolare o impedire una potenziale riconversione in aree in cui potrebbe emergere tale esigenza.

Per questa ragione, il capoverso 3 prevede che, in tali aree, le misure di urbanizzazione debbano essere compatibili con la pianificazione della suddivisione in fasi (lett. a) ovvero – dove tale suddivisione non sia ufficialmente ancora stata stabilita – che non la pregiudichino (lett. b). I costi aggiuntivi che risulterebbero dalla decisione di urbanizzare un’area, pur sapendo che questa stessa area potrebbe essere oggetto di riconversione, andrebbero a carico dell’ente pubblico interessato, fatto salvo un ricorso contro le persone responsabili in virtù di quanto stabilito dal diritto cantonale.

Capoverso 4

Sotto il profilo materiale, questo capoverso corrisponde sostanzialmente al capoverso 2 del diritto vigente. Il capoverso 3 OPT, invece, la cui portata è comunque soltanto dichiarativa, non è ripreso nel nuovo articolo. Considerata l’importanza della suddivisione in fasi dell’urbanizzazione (art. 19 cpv. 2 R LPT) ai fini di una riduzione delle zone edificabili sovradimensionate (art. 15 cpv. 2 R LPT), una simile disposizione inserita nel nuovo contesto finirebbe per creare confusione.