Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine

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inclusi nel piano. Il Cantone dovrà però assicurarsi che figurino nel piano direttore adattato e, in sede di approvazione, la Confederazione dovrà verificare questo sia effettivamente stato fatto.

La disposizione di cui alla lettera b può trovare applicazione anche nei Cantoni in cui, in conformità con l’articolo 15 R LPT, è possibile effettuare azzonamenti anche senza prevedere un dezonamento compensatorio. In questi casi, la zona di pianificazione richiesta a titolo di garanzia può essere soppressa senza che sia stato necessario effettuare il dezonamento. Non sarebbe infatti logico ostinarsi a voler effettuare una riconversione se, nell’area in questione, il Cantone ha già deciso di delimitare una zona edificabile di cui il piano direttore approvato dal Consiglio federale attesta l’ammissibilità. Tale riserva è esplicitata nel testo normativo con l’espressione «a meno che nel piano direttore non sia dimostrato che ciò non è necessario».

Capoverso 2

Le zone di pianificazione secondo l’articolo 27 LPT saranno uno strumento importante per cautelare, ove necessario, le superfici che potrebbero essere impiegate per riconversioni future. Considerato che, durante il periodo transitorio e fino all’approvazione del piano direttore cantonale, i Cantoni dovranno agire in fretta, la delega totale della competenza di stabilire tali zone a enti territoriali di rango inferiore (nell’ordinanza definiti «Comuni» per motivi di semplificazione) costituirebbe un ostacolo non indifferente. Trascorso il periodo transitorio, si può presumere che il Cantone avrà abbastanza tempo per adeguare, ove necessario, la ripartizione delle competenze nella propria legislazione. Durante questo periodo, tuttavia, ciò non è fattibile per una mera questione di tempo. Per questa ragione, il capoverso 2 prevede che nei Cantoni che hanno delegato completamente ai Comuni la competenza di stabilire le zone di pianificazione e di prevedere proroghe (art. 27 LPT), tale competenza spetti anche al governo cantonale fino all’approvazione dell’adattamento del piano direttore secondo

l’articolo 38a capoversi 1 e 2 LPT.

Capoverso 3

Poiché la competenza accordata al governo cantonale secondo il capoverso 2 decade nel momento in cui il Consiglio federale approva l’adattamento del piano direttore, è lecito chiedersi quali siano le ripercussioni per le zone di pianificazione già delimitate. Se dovessero estinguersi in virtù della legge, non potrebbero più esplicare l’effetto auspicato. Per questa ragione, il capoverso 3 prevede che la competenza in materia di soppressione o proroga delle zone di pianificazione stabilite secondo il capoverso 2 continui a spettare al governo cantonale anche dopo che l’adattamento del piano direttore è stato approvato. Dette zone di pianificazione restano pertanto in vigore fino a quando il governo cantonale decide altrimenti.

Conformemente all’articolo 27 capoverso 2 LPT, le zone di pianificazione possono essere stabilite per cinque anni al massimo, ma il diritto cantonale può prevedere una proroga. Finché il diritto cantonale non sarà adeguato per contemplare le possibilità di prorogare le zone di pianificazione in attuazione della R LPT, anche questa competenza deve essere sancita nelle disposizioni transitorie. È quanto figura nel capoverso 3 con il riferimento alla possibilità di proroga.

Capoverso 4

Conformemente all’articolo 38a capoverso 5 R LPT, scaduto il termine di cui al capoverso 4 dello stesso articolo, non è ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili finché il Cantone interessato non dispone di un’adeguata compensazione secondo i requisiti dell’articolo 5. Il Consiglio federale designa tali Cantoni dopo averli sentiti.