Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
rimosso senza un dispendio enorme. In presenza di pavimenti duri (p. es. in cemento armato), il lavoro associato alla rimozione del fissaggio e alla ricoltivazione del terreno è di norma importante, ragione per cui non può essere superata la superficie minima. Il limite massimo è il doppio di tale superficie
2 la quale, nei casi normali in cui il parco è direttamente adiacente alla scuderia, corrisponde a 24-48 m per cavallo.
Capoverso 3
Nel capoverso 3 sono disciplinate le condizioni a cui possono essere ammessi spiazzi per l’utilizza-
bis capoverso 2 R LPT 2013.
zione dei cavalli secondo l’articolo 16a
Conformemente alla lettera a, gli spiazzi in questione devono servire esclusivamente all’utilizzazione dei cavalli tenuti nell’azienda, inclusi i cavalli ospiti. Qualsiasi altro scopo commerciale (p. es. noleggio per cavalli estranei all’azienda, offerta di corsi di equitazione o ippoterapia) va valutato nel quadro e secondo le condizioni dell’articolo 24b LPT (aziende accessorie non agricole) (rapporto CAPTE N,
n. 3.1, 2° par.).
2
Nella lettera b viene stabilito che gli spiazzi per i cavalli devono misurare al massimo 800 m , incluse eventuali giostre per cavalli. Se vengono tenuti meno di otto cavalli, tuttavia, l’area va ridotta di conseguenza. Qualora fossero interessate superfici per l’avvicendamento delle colture, l’area va ridotta della metà per poter proteggere terreno coltivo di gran pregio. Uno spiazzo che si estende interamente su
2
superfici per l’avvicendamento delle colture può quindi misurare al massimo 400 m .
Nella lettera c sono concretizzati il principio di un’utilizzazione misurata del suolo e quello della concentrazione: conformemente a tali principi, gli edifici e gli impianti aziendali devono essere raggruppati il più possibile all’interno di un’area compatta.
Nella lettera d si esplicita che gli spiazzi non possono avere né tettoie né pareti, il che vale anche per le giostre per i cavalli. Sono ammesse sponde idonee.
Conformemente alla lettera e, gli spiazzi possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione. Non sono invece necessarie, né tantomeno ammesse, vere e proprie luci di inondazione.
L’illuminazione dovrebbe infatti consentire di lavorare in sicurezza con i cavalli nell’oscurità. Non sono ammessi impianti di amplificazione sonora.
Capoverso 4
Nel rapporto CAPTE N (n. 3.1, «Cpv. 1») si fa riferimento al rischio che persone estranee all’agricoltura costruiscano edifici abitativi e viene pertanto sottolineato che la tenuta di cavalli non deve indurre alla costruzione di nuovi spazi abitativi in zona agricola. Questo è quanto viene ora precisato nel capoverso 4 dell’articolo 34b AP OPT. Gli spazi abitativi necessari a garantire una vigilanza costante degli animali in loco devono quindi già essere presenti.
Capoverso 5
Alla tenuta dei cavalli si applicano anche le condizioni generali per la concessione di un’autorizzazione definite nell’articolo 34 OPT, in particolare quelle di cui al capoverso 4 (necessità dell’impianto per l’utilizzazione in questione, nessun interesse preponderante opposto all’edificio o all’impianto, esistenza dell’impresa prevedibile a lungo termine). Gli edifici e gli impianti destinati alla tenuta di cavalli a scopo di hobby non sono considerati conformi alla zona agricola (art. 34 cpv. 5 OPT).