Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine
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L’articolo 52a capoverso 4 AP OPT precisa la modalità con cui il Consiglio federale espleterà il compito di cui sopra.
Capoverso 5
La disposizione transitoria in oggetto serve ad evitare che, poco dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza e prima che vi sia il tempo materiale per designare i monumenti culturali nei piani direttori approvati dalla Confederazione secondo l’articolo 32b lettera f AP OPT, vengano costruiti impianti solari esenti da autorizzazione sui monumenti culturali di importanza cantonale non annoverati
nell’elenco di cui all’articolo 32b lettere a–e AP OPT. Il capoverso 5 conferisce quindi al governo cantonale la competenza di stabilire mediante decisione semplice (ossia senza carattere normativo)
l’elenco dei monumenti culturali di importanza cantonale. Appare opportuno limitare l’effetto di questa misura a cinque anni dalla data di entrata in vigore della revisione. Se non si prevedesse questa possibilità, si correrebbe il rischio che i Cantoni cerchino di aggirare il pericolo sfruttando la facoltà concessa loro dall’articolo 18a capoverso 2 lettera b R LPT per delimitare zone protette molto vaste. Dal momento che, procedendo in questo modo, ad essere interessate sarebbero zone intere e non singoli oggetti, di fatto resterebbero sottoposti all’obbligo di autorizzazione molti più edifici di quanto accadrebbe con una designazione oggetto per oggetto, come invece prevedono l’articolo 32b, lettera f AP OPT e l’articolo 52a capoverso 5 AP OPT.
I Cantoni dispongono già, di norma, di inventari cantonali a cui poter rinviare qualora il governo cantonale adotti una decisione semplice secondo il diritto transitorio.
Articolo 27 capoverso 2 lettera f OPN
L’articolo 46 OPT prevede che i Cantoni siano tenuti a comunicare tempestivamente all’ARE la modifica dei piani di utilizzazione nel caso in cui siano pregiudicati paesaggi, biotopi o siti d’importanza nazionale. Poiché una tale comunicazione è funzionale all’attuazione della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, che è di competenza dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), in futuro sarà a quest’ultimo che dovrà essere indirizzata. L’articolo 46 AP OPT non prevede quindi più l’obbligo di comunicare tali modifiche all’ARE, mentre la disposizione di cui all’articolo 27 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1), che include già un elenco di decisioni da comunicare all’UFAM, è completata di conseguenza.