Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine
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più di 12 mesi nel caso di un piano direttore completamente rielaborato. Se gli esami concernono soltanto degli adattamenti di un piano direttore, il termine è ridotto della metà.
Il termine in questione inizia tuttavia a decorrere soltanto dal momento in cui la Confederazione dispone del dossier completo.
Il lasso di tempo introdotto concerne unicamente l’esame effettuato dalla Confederazione. Va da sé che, in questa sede, possono essere fissati soltanto termini ordinatori. L’Amministrazione e il Governo federale sono chiamati ad adempiere un compito legale di revisione. Gli uffici preposti all’esame devono cercare di organizzarsi in modo tale da riuscire - salvo circostanze eccezionali - a rispettare le scadenze previste (per la problematica dei termini ordinatori per le procedure d’autorizzazione,
cfr. messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 1994 concernente una revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio [LPT], FF 1994 971, n. 221 pag. 981).
Articolo 30
Capoverso 1bis
In generale
Nel secondo periodo dell’articolo 15 capoverso 3 R LPT viene stabilito che le zone edificabili vanno delimitate in modo tale da conservare, in particolare, le superfici per l’avvicendamento delle colture e da rispettare la natura e il paesaggio. Dal tenore della disposizione si deduce che l’incarico di preservare la natura e il paesaggio può essere adempiuto soltanto soppesando gli interessi in gioco.
L’esigenza di conservare le superfici per l’avvicendamento delle colture lascia chiaramente trasparire la volontà del legislatore di attribuire a tali superfici un peso maggiore di quanto fatto sinora; a tale volontà si è dato voce nell’AP OPT definendo requisiti materiali più rigidi per poter utilizzare queste superfici a scopo edificabile.
bis
Di fatto, il capoverso 1 trova quindi attuazione quando un Cantone ha ancora riserve di superfici per l’avvicendamento delle colture. Se invece la quota dell’estensione totale minima non può più essere assicurata, si applica il capoverso 2. I Cantoni che non hanno superato la loro quota di superfici per l’avvicendamento delle colture sono autorizzati a delimitare nuove zone edificabili in tali superfici soltanto se possono compensarle al di fuori delle zone edificabili o se designano zone di pianificazione per territori non urbanizzati situati in zone edificabili.
Lettera a
Per le zone edificabili a cui, dal punto di vista del Cantone, si potrebbe rinunciare, non è giustificato ricorrere a superfici per l’avvicendamento delle colture. La delimitazione di tali zone deve infatti rispondere a un obiettivo importante anche per il Cantone.
Nel caso in cui fosse necessario sfruttare tali zone a scopo edificabile, l’autorità pianificatrice deve verificare quali alternative si potrebbero ragionevolmente prospettare. Lo sfruttamento delle superfici per l’avvicendamento delle colture va pertanto concesso soltanto se, tenendo conto dell’importanza di tali superfici, dal punto di vista della pianificazione del territorio non vi sono altre soluzioni percorribili.
I due criteri così definiti lasciano tuttavia un ampio margine di apprezzamento, giustificato dall’eterogeneità delle situazioni che si possono presentare e degli interessi che possono entrare in gioco.