Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine

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Conformemente alle regole sul concorso di norme, le disposizioni speciali contenute negli artico-

bis R LPT 2013 e 34b AP OPT hanno priorità rispetto alle disposizioni generali. Ciò vale per eli 16a

sempio per gli edifici abitativi. L’articolo 34b capoverso 4 AP OPT rappresenta una norma speciale avente priorità rispetto alla disposizione generale di cui all’articolo 34 capoverso 3 OPT. Lo stesso

bis vale per le disposizioni concernenti la tenuta di animali non dipendente dal suolo. Nell’articolo 16a capoverso 1 R LPT 2013 il legislatore prevede espressamente che l’azienda debba disporre di una base foraggera prevalentemente propria e di pascoli per la tenuta di cavalli. Le disposizioni concernenti l’ampliamento interno (art. 16a cpv. 2 LPT e art. 36 OPT) e quelle sulle zone agricole speciali (art. 16a cpv. 3 LPT) non sono pertanto applicabili alla tenuta di cavalli.

Articolo 42b

In generale

La revisione parziale del 22 marzo 2013 della legge sulla pianificazione del territorio prevede diverse modifiche concernenti la tenuta di animali a scopo di hobby: tali modifiche riguardano non solo i cavalli, ma in generale anche altri animali tenuti allo stesso scopo. Per motivi di chiarezza, le disposizioni in materia sono state estrapolate dall’articolo 24d LPT e riunite in un articolo a sé stante (art. 24e R LPT 2013). Il commento concernente questo articolo è riportato nel rapporto della CAPTE N.

La rubrica dell’articolo in esame è stata conformata a quella dell’articolo 24e R LPT 2013.

I capoversi 1 e 2 dell’articolo 42b, che contengono le disposizioni d’esecuzione relative al secondo

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periodo dell’articolo 24e capoverso 6 R LPT 2013, sono mantenuti invariati .

Capoverso 3

Gli animali devono essere accuditi dagli abitanti degli edifici abitativi situati nelle vicinanze, il che implica automaticamente che il numero di tali animali non può che essere limitato: sono infatti ammessi soltanto tanti animali quanti gli abitanti sono in grado di accudire personalmente, ovvero senza l’aiuto

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di terzi. Nel caso di cavalli, si tratta in genere di due ; per motivi giustificati, sono ammessi fino a quattro cavalli e, trattandosi di pony, fino a sei. La situazione prospettata da questa disposizione è quella di cavalli ormai vecchi, cui si vuole consentire di trascorrere l’ultima parte della loro vita in un ambiente familiare.

Capoverso 4

Conformemente all’articolo 24e capoverso 1 R LPT 2013, i provvedimenti edilizi adottati all’interno degli edifici devono garantire una tenuta rispettosa degli animali. Il capoverso 4 riprende quanto sancito nell’attuale articolo 42c OPT, il quale può pertanto essere abrogato.

25 Conformemente al secondo periodo dell’articolo 24e capoverso 6 R 2013 LPT, il Consiglio federale definisce il rapporto tra le possibilità di modifica secondo l’articolo 24e e quelle secondo gli articoli 24c e 24d capoverso 1. Il capoverso 2 dell’articolo 42b OPT va letto alla luce dell’articolo 24c. Per quanto riguarda l’articolo 24d capoverso 1, occorre tenere presente quanto segue: in linea di principio, la tenuta di animali a scopo di hobby in un edificio abitativo agricolo costruito secondo il nuovo diritto è ammessa a condizione che non sia associata alla costruzione di nuovi impianti esterni. Gli ampliamenti al di fuori del volume di un edificio abitativo costruito secondo il nuovo diritto sono infatti autorizzati soltanto se indispensabili per un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi (art. 42a cpv. 1 OPT), requisito questo che un nuovo impianto esterno per la tenuta di animali a scopo di hobby non soddisfa. Se, tuttavia, il nuovo edificio abitativo si compone di una parte abitata e di una parte non abitata, secondo l’articolo 24e è possibile tenere cavalli a scopo di hobby nella parte non abitata e costruire anche gli impianti esterni necessari. 26 Secondo la legislazione sulla protezione degli animali (cfr. art. 59 cpv. 3 OPAn), non è, in linea di massima, ammessa la detenzione individuale dei cavalli.