Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine

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Articolo 34b

In generale

L’articolo 34b contiene le disposizioni esecutive relative all’articolo 16abis R 2013 LPT. Il commento alla nuova disposizione di legge si trova nel rapporto del 24 aprile 2012 della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (cfr. FF 2012 5875; di seguito: «rapporto CAPTE N»).

Capoverso 1

Nel capoverso 1 viene sancito che – al pari delle aziende accessorie non agricole (cfr. art. 40 cpv. 1

20possono beneficiare delle possibililett. d OPT) – anche le aziende agricole di cui all’articolo 5 LDFR

bis R 2013 LPT.

tà di cui all’articolo 16a

Prima e dopo la realizzazione del progetto di costruzione, l’azienda deve avere la dimensione minima fissata secondo la LDFR. Vengono computati tutti i cavalli tenuti nell’azienda, indipendentemente dal fatto che si tratti di cavalli ospiti oppure animali domestici ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2

21.

OMVet

Capoverso 2

Il capoverso 2 disciplina i requisiti che deve soddisfare l’«area di uscita con qualunque tempo»22, ossia il parco all’interno del quale i cavalli possono fare la loro uscita quotidiana indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Per «uscita» si intende il libero (ossia non condizionato dall’uomo) movimento all’aperto durante il quale l’animale può decidere autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. c dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali [OPAn, RS 455.1]).

Quest’area serve alla tenuta dei cavalli e non va confusa con gli spiazzi impiegati per la loro utilizza-

bis

zione (art. 16a cpv. 2 R LPT 2013). Per «utilizzazione» s’intende il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento mediante la giostra meccanica23

(cfr. art. 2 cpv. 3 lett. o

n. 1 OPAn).

Conformemente alla lettera a, il parco deve essere direttamente adiacente alla scuderia, in quanto i cavalli devono potersi muovere liberamente tra i box e l’area di uscita. Soltanto qualora non fosse assolutamente possibile realizzare un collegamento diretto tra i due (p. es. a causa della forte pendenza del terreno), si può ammettere una soluzione diversa. Se, in casi del genere, fosse presente anche uno spiazzo per l’utilizzazione dei cavalli, quest’ultimo andrà impiegato anche per la loro uscita quotidiana (cfr. rapporto CAPTE N, n. 3.1, «Cpv. 2»).

La lettera b definisce i criteri con cui conciliare gli interessi della pianificazione del territorio con quelli relativi al benessere degli animali. Il parco per l’uscita quotidiana dei cavalli può avere una superficie

24stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, purché non superiore alla superficie minima

vengano intaccate superfici per l’avvicendamento delle colture e il fissaggio al terreno possa essere

20

Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11).

21

Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet;

RS 812.212.27).

22 Nella legislazione sull’agricoltura l’area destinata all’uscita con qualsiasi tempo è chiamata «corte». 23 Le giostre meccaniche o manuali sono impianti impiegati per fare in modo che i cavalli si muovano in modo controllato all’interno di un’area definita. 24 Le superfici minime misurano dai 12 ai 36 m per cavallo a seconda dell’altezza al garrese e dell’accessibilità dello spiazzo (cfr. all. 1, tabella 7, n. 3 OPAn).