Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine

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Capoverso 4

Le decisioni concernenti il rilascio di autorizzazioni edilizie o approvazioni di piani di utilizzazione devono, in linea di massima, essere motivate. La motivazione attesta che l’autorità proposta alla decisione ne ha esaminato la legalità secondo quanto sancito dal diritto.

Le motivazioni elaborate da numerose autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni sono solitamente piuttosto brevi quando la decisione concernente il rilascio è positiva e non ha suscitato opposizioni. Questo stato di cose non cambierà in futuro: l’obiettivo del capoverso 4 non è infatti aumentare l’onere di lavoro delle autorità decisionali, bensì dare all’ARE la possibilità di delineare (con un onere lavorativo sostenibile) un quadro sufficientemente affidabile dei fatti principali e della valutazione delle questioni giuridiche rilevanti. Se il modo più efficiente per raggiungere questo obiettivo è quello di fornire gli allegati alle decisioni, non vi è nulla che impedisca di seguire questa strada. Non è neppure necessario che il tutto si svolga su carta: è sufficiente che sia garantito l’accesso ai dati elettronici. Del resto, non è ragionevole attendersi che l’ARE si metta a esaminare degli allegati voluminosi alla ricerca delle motivazioni pertinenti. Sarebbe quindi utile includere un foglio riepilogativo in cui siano indicati i riferimenti a dove individuare determinati punti all’interno degli allegati.

Capoverso 5

Il rimando all’ordinanza dell’8 novembre 2006 concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico (RS 173.110.47) è riportato a scopo di trasparenza.

Articolo 47 capoverso 2

Nell’articolo 47 capoverso 2 AP OPT sono precisati, in un elenco non esaustivo, i requisiti che deve soddisfare il rapporto esplicativo destinato all’autorità cantonale preposta all’autorizzazione. Il rapporto deve precisare le riserve di utilizzazione presenti nelle zone edificabili esistenti e le misure necessarie da adottare, nonché i tempi entro cui adottarle, per poter sfruttare tali riserve (in caso di zone edificabili già edificate) oppure per poterle edificare in modo conforme alla destinazione della zona (in caso di zone edificabili su cui non è ancora stato costruito). Inoltre, se sono sfruttate superfici per

l’avvicendamento delle colture, l’autorità deve indicare come sono presi in considerazione i requisiti di

bis AP OPT.

cui all’articolo 30 capoverso 1

Articolo 52a

In generale

Nella R LPT il legislatore ha definito disposizioni transitorie molto severe nella consapevolezza che questo sarebbe stato l’unico modo per convincere il comitato che ha promosso l’iniziativa sul paesaggio a ritirarla. Nell’ordinanza si deve tenere conto di questo aspetto, il che significa assicurarsi, senza dover imporre un rigore eccessivo, che le disposizioni transitorie possano espletare la loro funzione.

Capoverso 1

Il periodo transitorio di cui all’articolo 38a capoverso 2 R LPT inizia con l’entrata in vigore della R LPT e termina con l’approvazione dell’adattamento del piano direttore cantonale da parte del Consiglio federale. Per evitare qualsiasi confusione, in concomitanza con tale approvazione occorrerà precisare che l’articolo 38a capoverso 2 R LPT non è più applicabile nel Cantone in questione.

Mentre l’articolo 38a capoverso 2 R LPT disciplina il divieto di aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato, il capoverso 1 dell’articolo 52a AP