Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine

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essi più consona. Il requisito, già presente nell’articolo 5 capoverso 1 OPT in vigore, secondo cui il piano direttore deve indicare i risultati della collaborazione con la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi, continuerà a rappresentare un elemento essenziale anche in vista dello sviluppo territoriale auspicato. La collaborazione tra Cantoni e Confederazione si esplicherà in particolare nell’attenzione prestata dai Cantoni ai piani settoriali della Confederazione di cui all’articolo 13 LPT.

Articolo 5a

Capoversi 1 e 2

In linea di massima, nell’ordinanza non è necessario ripetere quanto già sancito dalla legge. Per motivi di trasparenza, tuttavia, nella frase introduttiva del capoverso 1 si fa riferimento al fatto che l’articolo 8a capoverso 1 LPT prevede già un elenco (non esaustivo) dei contenuti del piano direttore nell’ambito degli insediamenti. Sulla base dell’articolo 8a capoverso 1 lettera d – disposizione d’importanza fondamentale secondo cui occorre garantire che le zone edificabili siano conformi alle esigenze di cui all’art. 15 R LPT – vengono ora definiti criteri più precisi cui deve attenersi il piano direttore.

Secondo il capoverso 1, dunque, il Cantone deve per esempio specificare su quali dati si basa, in termini di crescita del numero di abitanti e occupati, per determinare il suo fabbisogno di zone edificabili. Nel capoverso 2 viene esplicitato che le supposizioni relative alla crescita devono basarsi sugli scenari delineati dall’Ufficio federale di statistica, fatte salve eccezioni motivate in relazione con il numero delle persone occupate (cfr. Direttive tecniche, n. 3.3).

Capoverso 3

In questo capoverso sono elencati i compiti principali che il Cantone deve affidare nel quadro del piano direttore al fine di garantire un dimensionamento corretto delle zone edificabili (altri requisiti sono precisati all’art. 8a cpv. 1 lett. d R LPT; cfr. Integrazione della Guida, n. 2.4). I destinatari di questi compiti possono essere autorità cantonali, regionali o comunali. L’elenco non è esaustivo in quanto, a seconda delle circostanze concrete, può risultare necessario definire ulteriori compiti e attribuirli in virtù dell’articolo 8a capoverso 1 lettera d R LPT o dietro richiesta della Confederazione.

Lettera a

Conformemente a questa disposizione, occorre attribuire i compiti atti a garantire un monitoraggio costante della situazione in termini di dimensioni e ubicazione delle zone edificabili nonché ad adottare le misure che si rivelano necessarie. Indipendentemente dalle circostanze in base alle quali la Con-

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federazione verifica se le zone edificabili di un Cantone sono sovradimensionate , uno dei compiti permanenti del Cantone dev’essere quello di valutare la situazione e, se del caso, reagire ai cambiamenti delle condizioni esterne.

Lettera b

Secondo questa disposizione, nel piano direttore i Cantoni devono attribuire i compiti necessari a garantire, sotto il profilo della pianificazione del territorio, che vengano definite le superfici destinate alle riconversioni. Ciò non significa che il Cantone debba assolutamente delimitare tali superfici nel quadro del piano direttore. Può infatti delegare questa operazione alle regioni o ai Comuni, i quali dovranno attenersi a quanto indicato nel piano direttore e rispettare il termine entro il quale sono chiamati a ottemperare a questo compito. In caso d’inadempienza, l’autorità cantonale preposta dovrà essere incaricata di agire in vece della regione o del Comune in questione (cfr. lett. c e relativo commento,

pag. 7).

10 Cfr. Direttive tecniche, n. 3 e 4 per la questione relativa al sovradimensionamento delle zone edificabili.