Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine

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Articolo 32a

In generale

Il messaggio del Consiglio federale sulla R LPT non prevedeva alcuna disposizione sui pannelli solari. Alla proposta del Consiglio degli Stati che, quale Camera prioritaria, aveva votato a favore di una disposizione (art. 18a) in cui venisse precisato il concetto di impianti solari accuratamente integrati, il Consiglio nazionale aveva preferito una disposizione secondo cui, a determinate (e non meno dettagliatamente circoscritte) condizioni, l’installazione di impianti solari non fosse soggetta ad autorizzazione. In fase di appianamento delle divergenze, quest’ultima proposta aveva prevalso. Il Consiglio nazionale aveva tuttavia convenuto con il Consiglio degli Stati sulla decisione di non disciplinare i dettagli a livello di legge, bensì nell’ordinanza d’esecuzione (intervento del relatore della Commissione Roger Nordmann, Boll. uff. 2012 N 139).

Sulla scena internazionale sono in corso diverse iniziative per cercare di definire i criteri da applicare a

16. Tali criteri non sembrano tuttavia ancora idonei a consentire – un’integrazione degli impianti solari

nel rispetto dell’intenzione del legislatore – una precisazione dell’espressione «impianti solari sufficientemente adattati ai tetti» di cui all’articolo 18a capoverso 1 R LPT.

Capoverso 1

Le condizioni materiali da soddisfare per poter beneficiare dell’esonero dall’autorizzazione, secondo quanto proposto dal Consiglio nazionale, si ritrovano nel capoverso 1 e sono completate con i criteri in base ai quali, conformemente allo stato della tecnica, gli impianti devono avere un basso grado di riflessione e presentarsi come una superficie compatta.

Lettera a

L’impianto può sporgere di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto. La sporgenza è misurata ortogonalmente. Questa soluzione che, sotto il profilo materiale, rispecchia quanto proposto inizialmente dal Consiglio nazionale, consente di installare impianti solari su un tetto in modo che, sebbene la funzione di copertura continui ad essere assunta dal tetto sottostante, in termini di effetto ottico

l’impressione sia il più possibile quella di un impianto solare integrato. Un’effettiva integrazione nel tetto resta tuttavia in generale la soluzione migliore.

Lettera b

L’impianto solare non può sporgere oltre la superficie del tetto sia visto in proiezione dall’alto sia in proiezione anteriore, ossia ortogonalmente alla linea di gronda della superficie del tetto se osservato frontalmente.

Lettera c

Secondo lo stato della tecnica, l’impianto deve avere un basso grado di riflessione. L’importante è che non causi disagi, il che è anche nell’interesse del proprietario dell’impianto il quale rischia altrimenti di essere costretto a risanare a posteriori un impianto riflettente in virtù, per esempio, dell’articolo 684 del Codice civile (CC) in combinato disposto con l’articolo 679 CC.

16 Cfr. «SOLAR ENERGY SYSTEMS IN ARCHITECTURE, integration criteria and guidelines, T.41.A.2 I Task 41, International Energy Agency ‐ Solar Heating and Cooling Programme» (consultabile alla voce «Publications» del seguente sito: http://task41.iea-shc.org). Il testo propone un’integrazione nella Direttiva UE CPD 89/106/CEE.