Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine
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zone speciali secondo l’articolo 18 LPT non confinanti con zone edificabili o zone speciali delimitate con decisione passata in giudicato.
Capoverso 2
La notifica delle decisioni compete ai Cantoni, il che non esclude tuttavia che, concretamente, essa possa essere effettuata da un Comune nel caso in cui l’autorità cantonale secondo l’articolo 25 capoverso 2 LPT non sia chiamata a concedere l’autorizzazione, ma semplicemente la propria approvazione sotto forma di decisione. Per quanto riguarda i destinatari della notifica nonché la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza, si rinvia al commento relativo alla frase introduttiva del capoverso 1.
Lettera a
La lettera a si riferisce ai progetti edilizi di un certo rilievo.
Con «edificare» ci si riferisce da un lato all’impermeabilizzazione di superfici non ancora impermeabilizzate e, dall’altro, alla costruzione di nuovi edifici.
L’espressione «sottrarre all’utilizzazione a scopo di coltivazione» si riferisce al fatto che il terreno che rappresenta una superficie agricola utile perde le sue caratteristiche nel momento in cui è oggetto di misure edilizie.
Lettera b
L’edificazione illegale rappresenta una tematica complicata: il ripristino della situazione conforme al diritto è un compito delicato ma importante; non adempierlo significa darla vinta a chi elude le regole. Se la nostra società arrivasse al punto in cui eludere le regole diventasse vantaggioso, tutte le procedure di pianificazione e di autorizzazione perderebbero la loro ragion d’essere.
In generale, il problema si pone in misura uguale sia all’interno che all’esterno delle zone edificabili, ma se, nel primo caso, le violazioni riguardano generalmente disposizioni cantonali o comunali, nel secondo si tratta soprattutto di far rispettare il principio, fondamentale nel diritto federale, della separazione tra zone edificabili e zone non edificabili. Per questa ragione, ordinare e far eseguire il ripristino della situazione conforme al diritto al di fuori delle zone edificabili assume un peso particolare dal punto di vista del diritto federale e non vi sono praticamente situazioni in cui si possa rinunciarvi per ragioni di proporzionalità.
Di conseguenza, le decisioni che – a titolo del tutto eccezionale e nonostante l’illiceità materiale e formale di fondo – concernono la rinuncia al ripristino della situazione conforme al diritto al di fuori della zona edificabile devono essere notificate all’ARE.
Capoverso 3
Le categorie dei casi in cui tutti i Cantoni devono notificare tutte le decisioni all’ARE (cpv. 1 e 2) sono state ridotte al minimo perché, in virtù del capoverso 3, l’ARE ha la facoltà di richiedere a un Cantone di notificargli le decisioni concernenti tematiche specifiche, qualora non sia possibile chiarire in altro modo le divergenze che emergono tra l’esecuzione cantonale di determinate disposizioni e quanto stabilito dal diritto federale. Questa soluzione consente quindi di contenere il più possibile l’onere a carico di Cantoni, Comuni e Confederazione.