Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine

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Criteri supplementari rispetto a quelli minimi definiti dalla legislazione sulla protezione degli animali per

27 e una tenuta rispettosa degli animali si ritrovano soprattutto nell’ordinanza sui programmi etologici riguardano per esempio l’illuminazione, l’altezza del soffitto e il pavimento delle stalle.

Al fine di tenere maggiormente conto di casi particolari, invece che di «tenuta particolarmente rispettosa degli animali» si parlerà semplicemente di «tenuta rispettosa degli animali», il che, concretamente,

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si riferisce alla stabulazione in gruppo che, ora, non è più obbligatoria (cpv. 4, 3° periodo; per maggiori dettagli cfr. rapporto CAPTE N, n. 3.3, «Cpv. 1»° par., 2° trattino).

Capoverso 5

Il capoverso 5 precisa la nozione di «impianti esterni ai sensi dell’articolo 24e R LPT 2013: i criteri applicabili agli impianti esterni necessari a un’adeguata tenuta degli animali sono definiti nella legislazione sulla protezione degli animali.

Le pensiline in mezzo al pascolo non sono considerate impianti esterni (cfr. messaggio del 2 dicembre 2005, FF 2005 6303, pag. 6321). L’uscita sui pascoli dev’essere configurata in modo tale da non necessitare di un riparo artificiale contro le intemperie. Nella misura del possibile, gli animali devono poter scegliere liberamente se continuare a pascolare o ripararsi nella stalla. Qualora non disponessero di questa possibilità di scelta, occorre ricondurli nelle scuderie in caso di condizioni atmosferiche estreme.

Capoverso 6

Le aree di uscita con qualsiasi tempo (cfr. art. 34b cpv. 2 AP OPT) fanno parte degli impianti esterni necessari per un’adeguata tenuta degli animali. Il capoverso 6 ne specifica meglio le caratteristiche:

Nella misura del possibile, queste aree devono essere adiacenti alla scuderia, in modo da permettere ai cavalli di muoversi liberamente tra area di uscita e box. Si intende così dare la priorità al benessere dell’animale e, nel contempo, evitare che tali aree vengano usate ad altri scopi (p. es. come maneggi). Una separazione tra area di uscita e box è ammessa soltanto nel caso in cui non sia assolutamente possibile realizzare un collegamento diretto tra i due (p. es. a causa della forte pendenza del terreno). La superficie autorizzata è calcolata secondo l’articolo 34b capoverso 2 lettera b.

Articolo 42c

Il contenuto di questo articolo figura ora nell’articolo 42b capoverso 4 (vd. sopra) e può quindi essere abrogato.

Articolo 45a

L’esperienza insegna che l’imposta sul valore aggiunto è sempre motivo di forti controversie. Conside-

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rate le precisioni apportate al riguardo nell’articolo 5 capoversi 1 –1 R LPT, vi sarà un grande interesse all’esecuzione nei Cantoni. Questi ultimi dovranno quindi fornire alle persone interessate almeno una panoramica dei ricavi ottenuti con tale imposta e dell’uso che ne viene fatto, prescrizione, questa, esplicitata nel capoverso 2 AP OPT. Una panoramica di questo genere può essere pubblicata, senza troppo dispendio di energie, per esempio in un rapporto di gestione annuale, il che aumenta tra l’altro considerevolmente il valore informativo dei dati forniti. Di qui la decisione di prescrivere che la

27 Ordinanza del DEFR del 25 giugno 2008 concernente i programmi etologici (RS 910.132.4). 28 La stabulazione in gruppo non va confusa con l’esigenza secondo cui i cavalli devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo (art. 59 cpv. 3 OPAn), esigenza che può essere soddisfatta collocando i box dei cavalli l’uno accanto all’altro.