Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine
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Lettera d
L’impianto deve presentarsi come una superficie compatta: questa prescrizione si applica a ogni singola superficie del tetto; su un tetto a due spioventi sarebbe pertanto ammesso installare senza autorizzazione un impianto sia sul lato est che sul lato ovest.
Gli impianti solari di forma rettangolare, oltre ad apparire solitamente ben integrati dal punto di vista ottico, sono anche convenienti perché possono essere installati facilmente. Ciononostante, vi possono essere ragioni che giustificano la realizzazione di impianti che, seppur occupino una superficie compatta, abbiano una forma diversa (p. es. prevedano degli spazi per finestre oppure siano progettati per adattarsi a tetti non rettangolari). Anche questi impianti sono ammessi, fatto salvo l’articolo 32a capoverso 2 AP OPT.
L’integrazione degli impianti solari nei tetti è in costante miglioramento. Esistono per esempio già delle tecniche che consentono di combinare in un tutto organico impianti solari termici o fotovoltaici, finestre per tetti e aree residue. Occupando in questo senso uno spazio unitario, tali superfici possono altresì essere considerate compatte ai sensi della disposizione in oggetto se tra le singole parti dell’impianto vi sono delle aree residue.
La distanza massima di 20 cm dalla superficie del tetto (lett. a) non significa che sia permesso costruire diverse file di elementi che, partendo da sotto il tetto, si elevino fino a 20 cm al di sopra di esso.
Una struttura del genere darebbe l’effetto di un tutto inorganico dal punto di vista ottico e non sarebbe sufficientemente adattata al tetto. La disposizione di cui alla lettera d significa quindi anche che
l’impianto deve sostanzialmente essere parallelo alla superficie del tetto.
Capoverso 2
Che il legislatore federale sia in grado di determinare, per tutte le situazioni in Svizzera, quando un impianto solare installato su un tetto può essere considerato sufficientemente adattato al tetto è un obiettivo ambizioso. Per determinate strutture insediative, si possono in effetti definire prescrizioni edilizie, rispettando le quali si otterranno buoni risultati sotto il profilo estetico, senza con ciò limitare le possibilità di sfruttamento dell’energia solare. Tali prescrizioni, adattate alle specificità locali, possono essere utili e importanti soprattutto in aree caratterizzate da una certa uniformità architettonica, nelle quali non si giustificherebbe tuttavia la reintroduzione dell’obbligo di autorizzazione in virtù dell’articolo 18a capoverso 2 lettera a R LPT.
Il riferimento al diritto cantonale non significa che tali prescrizioni potrebbero essere decise solo dalle autorità cantonali. Molti Cantoni hanno delegato, almeno in parte, ai Comuni le decisioni in materia di estetica, di protezione dei monumenti e degli insediamenti; questo stato di cose non dovrebbe cambiare.
Lo scopo dell’articolo 18a R LPT è quello di promuovere il ricorso all’energia solare e non di ostacolare i Cantoni nell’esercizio delle loro competenze in materia di protezione del paesaggio. Un’interpretazione della legge conforme ai principi costituzionali deve pertanto consentire l’emanazione di prescrizioni edilizie alternative, per lo meno nei casi in cui queste siano proporzionali e non limitino troppo le possibilità di sfruttamento dell’energia solare. Il margine di manovra lasciato dal capoverso 2 non pregiudica le esigenze di prevedibilità e certezza del diritto cui devono rispondere le norme. Poiché anche le prescrizioni edilizie (alternative) devono essere concrete, e pertanto comprensibili e applicabili, esse non interferiranno con la pianificazione dell’impianto solare.
Qui di seguito, si propone un esempio fittizio per facilitare la comprensione di quanto illustrato: in un quartiere caratterizzato da un’edificazione uniforme di vecchie case cooperative della prima metà del XX secolo (in cui non sia autorizzata una zona di protezione ai sensi dell’art. 18a cpv. 2 lett. b R LPT) si potrebbero prevedere prescrizioni edilizie (possibilmente integrate da un diagramma esplicativo) di