Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine
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pubblicazione avvenga appunto con una periodicità annuale. Il contenuto può essere di per sé conciso, ma deve inglobare almeno le seguenti informazioni:
• totale delle indennità di compensazione versate;
• totale delle indennità di compensazione percepite;
• totale delle prestazioni accordate e/o versate, ripartite secondo:
− prestazioni a titolo di indennità per espropriazione materiale,
− prestazioni per altri scopi, ripartite secondo le categorie stabilite dal diritto cantonale,
quater R LPT.
− totale delle imposte non percepite in applicazione dell’articolo 5 capoverso 1
Alla collettività non interessano soltanto le cifre concernenti l’imposta sul valore aggiunto. La trasparenza e l’informazione del pubblico, al pari della collaborazione tra le autorità a tutti i livelli, godono di una lunga tradizione anche in materia di pianificazione del territorio e sono oggetto di disposizioni in vari settori (p. es. art. 4, 7 e 13 cpv. 2 LPT, art 2 cpv. 2, art. 9, 28, 31 e 45 segg. OPT).
Anche se, finora, non vi erano norme federali che disciplinassero esplicitamente l’obbligo da parte dei Cantoni (in quanto responsabili della pianificazione del territorio) di pubblicare i dati principali relativi al loro sviluppo territoriale, ciò veniva comunque fatto in virtù di una pratica diffusa. In considerazione dell’importanza crescente di tali dati, l’Università di Scienze Applicate Rapperswil (HSR) ha condotto
29. Lo stuuno studio concernente l’armonizzazione dei sistemi cantonali di osservazione del territorio
dio, che ha permesso di individuare 30 indicatori per l’osservazione del territorio, è stato appoggiato dalla Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) della Confederazione nonché cofinanziato e seguito da 11 Cantoni e dall’ARE. L’obbligo generale sancito al capoverso 1 serve pertanto a uniformare la situazione giuridica con quella di fatto. La formulazione è stata mantenuta generica per lasciare ai Cantoni la libertà di decidere quali dati pubblicare, in che modo e con quale frequenza. I Cantoni possono inoltre ispirarsi agli indicatori menzionati sopra (ma l’art. 45a cpv. 1 non sancisce alcun obbligo in questo senso).
Non è stato giudicato necessario né tantomeno opportuno stabilire la frequenza di pubblicazione perché, a seconda dei dati, la periodicità di aggiornamento può variare considerevolmente. Nella maggior parte dei casi, si tratterà di una pubblicazione a frequenza annuale – p. es. nel quadro di un rapporto di gestione – oppure di un aggiornamento ogni quattro anni secondo l’articolo 9 capoverso 1 OPT.
Articolo 46
In generale
L’articolo 111 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110; entrata in vigore il 1° gennaio 2007) ha conferito alle autorità federali che hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale la facoltà di avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e, in quanto ne facciano richiesta, di partecipare ai procedimenti dinanzi alle autorità cantonali inferiori. Questa disposizione non risolve tuttavia il problema dell’accesso degli uffici federali alle informazioni necessarie. L’idea di disciplinare in un’unica ordinanza quali decisioni delle istanze inferiori siano da notificare a quali autorità federali è stata scartata a favore di una regolamentazione della materia nelle varie ordinanze specifiche. Per quanto riguarda la legislazione sulla pianificazione del territorio, la questione è disciplinata dunque in questo articolo di ordinanza.
La notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza è disciplinata nell’ordinanza dell’8 novembre 2006 concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico
(RS 173.110.47) cui il capoverso 5 del presente articolo fa riferimento a titolo dichiarativo. Poiché le decisioni interessate dall’ordinanza in questione provenienti dal tribunale cantonale di ultima istanza
29 «Harmonisierung der kantonalen Raumbeobachtung», consultabile in tedesco al seguente sito: http://www.irap.ch/Projekte.3775.0.html?&content=14625&id_project=830.