Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine
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questo tenore: «Gli impianti solari non ricoprono interamente la superficie del tetto, sono collocati orizzontalmente in posizione centrale, hanno forma rettangolare e una distanza verso l’alto di tre file di tegole dal comignolo».
Capoverso 3
L’articolo 18a capoverso 1 R LPT disciplina le condizioni in base alle quali gli impianti solari non necessitano dell’autorizzazione di cui all’articolo 22 capoverso 1 LPT. Ciò significa che sono fatti salvi gli obblighi di autorizzazione previsti in altri atti normativi. Conformemente alla legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (LIFT; RS 743.01), per esempio, l’installazione di pannelli solari sul tetto della stazione di un impianto a fune è soggetto ad autorizzazione perché può avere delle ripercussioni in termini di sicurezza.
Secondo la giurisprudenza, vanno considerate «edifici e impianti» ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LPT le strutture artificiali realizzate per durare, stabilmente fissate al terreno e aventi un potenziale impatto sulle destinazioni previste, in quanto cambiano in modo significativo l’aspetto del territorio,
hanno un’incidenza sull’urbanizzazione o possono recare danno all’ambiente. Il criterio di riferimento per sapere se un progetto è considerato sufficientemente significativo per essere assoggettato all’obbligo di autorizzazione edilizia consiste nel valutare se alla realizzazione dell’edificio o dell’impianto in questione è associato, secondo il corso ordinario delle cose, un impatto territoriale tale da giustificare un controllo preventivo nell’interesse della collettività o del vicinato (DTF 120 Ib 379 consid. 3c pag. 384). L’esonero dall’obbligo di autorizzazione edilizia non va quindi automaticamente assimilato a una conformità dell’impianto sotto il profilo materiale. Va piuttosto interpretato nel senso che, dal punto di vista del legislatore, gli impianti solari realizzati secondo le condizioni stabilite nell’articolo 18a capoverso 1 R LPT non hanno ripercussioni tali da giustificare un controllo preventivo nell’interesse della collettività o del vicinato. Un controllo a posteriori resta tuttavia possibile. Al privilegio, in termini procedurali, sancito nell’articolo 18a capoverso 1 R LPT il legislatore ha pertanto aggiunto quello di natura materiale secondo il capoverso 4 dello stesso articolo.
Il secondo periodo dell’articolo 18a capoverso 1 prevede comunque l’obbligo di annunciare i progetti di impianti solari. Il capoverso 3 dell’articolo 32a AP OPT precisa questa disposizione stabilendo che tale annuncio deve essere fatto all’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia, la quale, disponendo di una panoramica generale, è in grado di stabilire se potrebbe comunque sussistere l’obbligo di autorizzazione in virtù di un altro atto normativo; può inoltre trasmettere l’annuncio del progetto (inclusi piani ed eventuale documentazione aggiuntiva) ad altre autorità interessate nonché segnalare per tempo, prima dell’inizio dei lavori, eventuali considerazioni in materia di sicurezza (p. es. rischio di caduta di neve dal tetto durante l’inverno), anche se questi aspetti competerebbero al proprietario dell’impianto e non all’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia.
L’annuncio deve essere fatto prima dell’inizio dei lavori ed entro il termine stabilito nella legislazione cantonale. Un termine ragionevole potrebbe essere di 30 giorni, ma dev’essere comunque fissato in modo tale da consentire ai Cantoni un coordinamento con altri termini previsti nel diritto cantonale.
Sempre nel diritto cantonale vanno definiti i piani da consegnare in concomitanza con l’annuncio del progetto. Qualora, in virtù di un atto normativo speciale, fosse necessaria l’approvazione di un ente federale, l’atto in questione specificherà anche i documenti essenziali da allegare all’annuncio.