Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/59: Modifica dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (incl. Direttive tecniche sulle zone edificabili e Integrazione della Guida alla pianificazione direttrice) · 29 pagine
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sero effettuare azzonamenti importanti. A tal fine, i Cantoni possono contare sull’appoggio della Confederazione, la quale dovrà tuttavia verificare periodicamente che i Cantoni rispettino le prescrizioni – contenute nell’articolo in esame e nelle Direttive tecniche – concernenti il dimensionamento delle zone edificabili (art. 15 cpv. 1 e 2 R LPT). A questo fa riferimento il capoverso 4.
Per verificare se i Cantoni rispettano tali prescrizioni, la Confederazione si avvale dei rapporti che i Cantoni sono tenuti a presentare almeno ogni quattro secondo l’articolo 9 capoverso 1 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Se constata che un Cantone non soddisfa più i requisiti o ha perso di vista gli obiettivi prefissati, la Confederazione deve convenire insieme al Cantone interessato le misure atte a colmare le lacune individuate. All’occorrenza, la Confederazione può ricorrere ai vari strumenti della vigilanza federale. Conformemente all’articolo 46 capoverso 3 AP OPT, può per esempio esigere la notifica delle decisioni di approvazione concernenti nuovi azzonamenti oppure, secondo l’articolo 12 capoverso 1 OPT, chiedere al Cantone di adattare il proprio piano direttore.
Articolo 30b
L’obiettivo prefissato dal legislatore è chiaro: le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile in un orizzonte di 15 anni e le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte (art. 15 cpv. 1 e 2 R LPT). Sebbene non sia stato imposto alcun termine temporale, quanto sancito non va inteso come mero auspicio, bensì come un compito da adempiere. Per questa ragione, l’articolo 30b prevede che i Cantoni con zone edificabili sovradimensionate debbano compensare i nuovi azzonamenti con una superficie almeno equivalente.
I Cantoni devono attendersi che le riconversioni ordinate susciteranno una certa resistenza politica nei Comuni. Pretendere che un nuovo azzonamento venga approvato soltanto se la riconversione è stata effettuata a priori o contemporaneamente (lett. a) potrebbe, in determinate circostanze, comportare un rigore sproporzionato. D’altro canto, senza alcuna pressione, si correrebbe il rischio che le riconversioni necessarie non venissero realizzate. Si può pertanto esigere almeno che il Cantone cauteli in
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sede di pianificazione le superfici da riconvertire e che attribuisca i compiti necessari in vista di un’esecuzione conseguente (lett. b). Tra tali compiti rientra naturalmente anche l’incarico attribuito a un’autorità cantonale nel quadro del piano direttore di procedere tempestivamente a un’esecuzione sostitutiva nel caso in cui il Comune interessato non abbia preso alcuna decisione al riguardo (cfr.
art. 5a cpv. 3 lett. c e relativo commento).
I Cantoni possono usare lo strumento della riconversione a titolo di «cuscinetto»: la riconversione di superfici senza azzonamento concomitante funge infatti da compensazione preventiva, computabile su azzonamenti futuri.
Nei Cantoni in cui le zone edificabili sono palesemente sovradimensionate (cfr. commento all’art. 5a cpv. 4 AP OPT), una compensazione attraverso una superficie equivalente può non essere sufficiente. Quanto più grande è il sovradimensionamento, tanto sovraproporzionale dovrà essere la compensazione. In sede di adattamento del piano direttore secondo l’articolo 38a capoverso 1 R LPT, si dovrà valutare con il Cantone interessato a quanto debba corrispondere il fattore di compensazione minima degli azzonamenti e decidere le misure da adottare al fine di riportare quanto prima le dimensioni delle zone edificabili a un livello compatibile con il diritto federale (cfr. art. 5a cpv. 4 AP OPT).
15 A tal proposito, cfr. commenti all’art. 5a cpv. 3 lett. b AP OPT (pag. 6).