Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001

Alla lettera b numero 1 i rimandi vengono adeguati alle prescrizioni vigenti. Viene aggiunto inoltre il numero 1bis, poiché nell’OMCont in vigore questi mezzi di contenimento non sono chiaramente definiti. Art. 15

L’attuale capoverso 2 diventa il capoverso 3. Il nuovo capoverso 2 stabilisce che i campi tecnici e le procedure autorizzati degli organismi di valutazione della conformità sono designati dal DATEC.

Art. 26 cpv. 2

Il nuovo capoverso 2 crea una chiara base giuridica per l’emanazione di direttive da parte dell’UFT.

Allegato 1

N. 1 tabella 1

La terminologia delle procedure viene meglio adeguata ai relativi mezzi di contenimento. A seguito della precisazione riguardante il riconoscimento e la sorveglianza dei programmi di controllo della qualità dei fabbricanti, deve essere adeguata anche la competenza degli organismi di valutazione della conformità.

N. 2

La lettera b viene completata con il corretto rimando alle relative disposizioni dell’ADR.

N. 2 tabella 2

La competenza degli organismi di valutazione della conformità per la sorveglianza della fabbricazione viene adeguata alle prescrizioni ADR e RID.

I numeri 3 e 4 rimangono invariati.

N. 5

Attualmente non è esplicitato che l’UFT può stabilire la periodicità delle attività di sorveglianza. Il nuovo numero 5 introduce questa disposizione.