Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001
sere disciplinate in particolare le questioni che riguardano la costruzione, l’esercizio e la manutenzione. Su questi stessi punti devono essere regolati contrattualmente anche i rapporti con i raccordati a monte e a valle (cfr. art. 17. cpv. 3 LTM). La tutela giurisdizionale è retta dall’articolo 23 LTM.
Art. 26 Modifica, smantellamento e chiusura temporanea
Cpv. 1
L’articolo 26 capoverso 1 OTM dispone che le modifiche dei dispositivi di raccordo devono essere annunciate al raccordato con preavviso di un anno, onde consentire a quest’ultimo di adottare le opportune disposizioni. Il preavviso è particolarmente importante se i lavori possono rendere temporaneamente inagibile il raccordo alla rete. Per modifica si intende in particolare anche
l’ammodernamento dello scambio di raccordo. La disposizione stabilisce esplicitamente che eventuali cambiamenti risultanti dalla modifica del dispositivo devono essere regolati nel contratto di raccordo. Nell’ambito della propria attività di vigilanza, l’UFT constata regolarmente che l’aggiornamento dei contratti di raccordo viene trascurato.
Cpv. 2
Per motivi legati alla certezza del diritto, la disdetta del contratto di raccordo e lo smantellamento degli scambi di raccordo devono avvenire passo dopo passo. Il termine di disdetta di un anno consente al raccordato di adottare le misure che si impongono con la perdita del raccordo.
Cpv. 3
L’articolo 26 capoverso 3 OTM considera ad esempio i casi in cui lo scambio di raccordo esiste ancora ma non è più collegato/avvitato all’apparato centrale e quindi non è più percorribile. Potrebbe riguardare anche lavori di adeguamento sulla linea di contatto effettuati dal gestore dell’infrastruttura concedente, in seguito ai quali l’impianto diventa di fatto inutilizzabile per il raccordato che dispone soltanto di treni a trazione elettrica.
Cpv. 4
L’articolo 26 capoverso 4 OTM considera ad esempio i casi in cui lavori di costruzione o di manutenzione sulla rete impediscono al gestore dell’infrastruttura di manovrare i binari di raccordo.