Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001

sistema di gestione della sicurezza dell’impresa di trasporto ferroviario e l’accettazione dei provvedimenti che la stessa ha preso per garantire la sicurezza dell’esercizio sulle tratte utilizzate (art. 8e cpv. 2 Lferr). La domanda di rilascio di un certificato di sicurezza deve essere conforme ai requisiti previsti negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1158/2010 (art. 5b cpv. 1 Oferr).

Le citate disposizioni della Lferr e dell’Oferr non si applicano di per sé ai binari di raccordo, poiché di principio essi non rientrano nel campo d’applicazione della Lferr. Pertanto, per l’esercizio di un binario di raccordo non è necessario un certificato di sicurezza; tale certificato deve essere esibito soltanto se si transita oltre lo scambio di raccordo, vale a dire sull’infrastruttura del gestore dell’infrastruttura concedente rendendo così applicabili le disposizioni della Lferr. Il certificato non è richiesto nemmeno, a maggior ragione, per le corse su un binario di raccordo.

L’applicazione anche ai binari di raccordo delle esigenze di cui agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1158/2010 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2010 serve a garantire che il raccordato adotti da parte sua le misure necessarie alla sicurezza dell’esercizio e della circolazione. Occorre però considerare che solitamente i binari di raccordo sono meno complessi di un’infrastruttura ferroviaria e quindi non si pongono gli stessi requisiti per quanto concerne l’elaborazione della necessaria documentazione.

I rimandi contenuti all’articolo 30 capoverso 2 OTM non hanno carattere dinamico e pertanto eventuali modifiche dei regolamenti UE non vengono recepite in modo automatico.

Art. 31 Autorizzazione d’esercizio

Cpv. 1

Nel parere espresso all’attenzione dell’autorità cantonale o comunale competente per il rilascio della licenza di costruzione, l’UFT precisa se occorra un’autorizzazione d’esercizio (art. 13 cpv. 3 LTM).

Come già previsto dal vigente diritto, la domanda tendente al rilascio di un’autorizzazione d’esercizio deve essere presentata all’UFT tre mesi prima della data prevista per la messa in funzione

dell’impianto. La documentazione da presentare è quella prevista dalle disposizioni dell’Oferr.

Cpv. 2

Se l’esercizio sicuro di un binario di raccordo non è più garantito, l’UFT può ritirare l’autorizzazione. Di conseguenza, se nell’ambito della procedura per il rilascio della licenza di costruzione l’UFT constata che non è necessaria un’autorizzazione d’esercizio, questa non può nemmeno essere ritirata. Ma se rileva carenze in impianti il cui esercizio non richiede un’autorizzazione, l’Ufficio deve ordinare

l’interruzione dell’esercizio in qualità di autorità di vigilanza.