Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001
Sezione 10: Vigilanza sui binari di raccordo
Sezione 11: Disposizioni finali
Tutte le disposizioni sono compatibili con l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri).
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
L’ordinanza contiene in particolare le disposizioni d’esecuzione della LTM totalmente riveduta.
Art. 2 Definizioni
Lett. c.
Secondo la definizione legale contemplata all’articolo 2 lettera c OTM, i binari di raccordo sono i binari che non appartengono né all’infrastruttura né alle imprese ferroviarie ai sensi della Lferr né alle ferrovie. Salvo riferimento esplicito all’applicabilità della legislazione ferroviaria, questi binari sono esclusi dal campo d’applicazione della Lferr. L’articolo 2 lettera c OTM prevede inoltre che per essere assoggettato all’ordinanza il binario deve servire esclusivamente al trasporto di merci.
Alcuni casi particolari, quali ad esempio i binari che servono a collegare depositi di società ferroviarie storiche non concessionarie, erano sinora trattati come binari di raccordo come soluzione provvisoria. Ora questi binari fanno parte delle ferrovie (art. 62 cpv. 3 Lferr).
I binari possono essere raggruppati in cinque categorie:
- binari che fanno parte dell’infrastruttura (art. 62 cpv. 1 e 2 Lferr);
- binari che fanno parte delle ferrovie, ma non dell’infrastruttura (art. 62 cpv. 3 Lferr);
- binari di raccordo;
- binari sottoposti alla legge militare1;
- altri binari che rientrano nella competenza dei Cantoni.
La definizione di binario di raccordo comprende non solo i binari di per sé, ma anche i pertinenti impianti, quali ad esempio linee di contatto e impianti di sicurezza e manufatti (ad es. ponti).