Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001
chiave di ripartizione tra Confederazione e Cantone prevista dall’ordinanza dell’11 novembre 2009 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16).
Cpv. 3
Per poter andare incontro alle preferenze dei Cantoni, la convenzione può avere una durata di uno o due anni, ma nelle convenzioni di durata biennale viene sempre prevista, per il secondo anno, una riserva relativa alla disponibilità dei fondi.
Art. 17 Promovimento di nuove offerte di trasporto di merci per ferrovia
Nel valutare se occorre partecipare al promovimento di nuove offerte di trasporto di merci per ferrovia in fase di sviluppo, la Confederazione deve mettere in primo piano il criterio della continuità dell’offerta e dell’effettivo e duraturo trasferimento del traffico.
Pertanto, questa disposizione fissa espressamente un periodo massimo non prorogabile per il promovimento, esigendo inoltre che l’offerta di trasporto contribuisca a decongestionare la rete stradale svizzera (cpv. 1), ed esclude espressamente il promovimento di incrementi di volume non dovuti alla disponibilità di nuove offerte (cpv. 2).
Accordando i propri contributi, la Confederazione è disposta ad assumersi un determinato rischio,
fatalmente legato al lancio di nuove offerte di trasporto. Gli obiettivi stabiliti ai capoversi 4 e 5 evidenziano tuttavia che in definitiva la responsabilità per il successo della nuova offerta deve essere assunta dall’impresa stessa. Conseguentemente, se i volumi effettivi trasportati sono inferiori di oltre il 20 per cento ai volumi previsti, l’aiuto finanziario può essere decurtato o il diritto all’aiuto decade addirittura integralmente se la nuova offerta di trasporto viene abbandonata anzitempo.
Art. 18 Durata di validità dei contributi d’esercizio
Cpv. 1
Dato che i contributi d’esercizio vengono erogati per un periodo di diversa durata a seconda del tipo di trasporto e della fattispecie, per ragioni di trasparenza il capoverso 1 enumera le varie scadenze (durata di validità) che dipendono dalle pertinenti basi legali e, alla lettera a, dal carattere temporaneo dell’attuale limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi3.
3 FF 2014 4693