Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001

serve alla pianificazione delle procedure interne dell’Ufficio. Il termine di sei mesi inizia a decorrere non appena la documentazione della domanda è disponibile al completo in modo da poter essere sottoposta al gestore dell’infrastruttura concedente (art. 13 cpv. 3 LTM).

A questo riguardo va ancora detto che l’OTM non si esprime sulla durata di validità del parere espresso dall’UFT. L’agganciamento alla validità della licenza di costruzione rilasciata in base al diritto cantonale potrebbe condurre alla coesistenza di termini disuguali, data l’eterogeneità dei disciplinamenti cantonali. Occorre inoltre considerare che prima dell’avvio dei lavori possono a volte trascorrere anche diversi anni, durante i quali in particolare le DE-Oferr potrebbero subire varie revisioni. Pertanto, occorre esaminare caso per caso, dietro opportuna richiesta, se in seguito a revisione delle basi legali si rende necessario un nuovo parere dell’UFT.

Sezione 7: Esercizio e manutenzione dei binari di raccordo

Art. 30 Sicurezza

Cpv. 1

L’articolo 14 capoverso 1 LTM dispone soltanto che le disposizioni tecniche e d’esercizio della legislazione sulle ferrovie si applicano anche all’esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo. Il compito di designare le disposizioni in materia di sicurezza di tale legislazione che devono essere considerate è delegato al Consiglio federale (art. 14 cpv. 3 LTM). L’articolo 30 capoverso 1 OTM stabilisce che l’esercizio e la manutenzione di questi binari sottostanno anche alle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria (per l’essenziale nella Lferr, nell’Oferr, nelle DE–Oferr e nelle PCT8).

Cpv. 2

Per l’esercizio di un’infrastruttura è necessaria un’autorizzazione di sicurezza (art. 5 cpv. 4 Lferr). Tale autorizzazione comprende l’accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore

dell’infrastruttura e l’accettazione dei provvedimenti che lo stesso ha preso per garantire la sicurezza dell’esercizio sulle sue tratte (art. 8a cpv. 2 Lferr). La domanda del gestore dell’infrastruttura di rilascio o di rinnovo di un’autorizzazione di sicurezza secondo l’articolo 8a Lferr deve essere conforme ai requisiti previsti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2010 (art. 5a cpv. 1 Oferr).

Chi intende effettuare trasporti ferroviari deve disporre di un’autorizzazione di accesso alla rete e di un certificato di sicurezza (art.8c cpv. 1 Lferr). Il certificato di sicurezza comprende l’accettazione del

8 Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni PCT del 15 dicembre 2014, RS 742.173.001