Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001

derazione, poiché consistono semplicemente in un’attività edilizia temporanea invece che in una conversione duratura della logistica di un’impresa.

Cpv. 2

Ora viene fissato a livello di ordinanza un volume minimo da trasbordare anche per il cofinanziamento da parte della Confederazione di impianti di trasbordo TC o impianti portuali per il trasbordo di merci nel traffico combinato. Il volume minimo corrisponde a 5 000 unità equivalenti a venti piedi (Twenty Foot Equivalent Units, TEU). Viene dunque adottata una misura standard utilizzata a livello internazionale per il conteggio di container ISO di diverse dimensioni e per descrivere la capacità di carico. Stabilendo che questo volume minimo deve essere trasbordato «tra mezzi di trasporto», la disposizione include espressamente anche gli impianti che convogliano nuovamente su rotaia i container forniti per ferrovia (funzione di gateway, ossia di terminale di transito, ad es. nel traffico d’importazione ed esportazione). Al tempo stesso, la formulazione adottata circoscrive le quantità computabili nel calcolo del volume minimo ai soli trasbordi effettivi tra mezzi di trasporto, escludendo i trasbordi a scopo di immagazzinamento.

Cpv. 3 e 4

I principi secondo cui il richiedente deve partecipare con mezzi propri all’investimento e deve anche concedere un accesso non discriminatorio agli impianti corrispondono a quanto già previsto dalle disposizioni d’ordinanza sinora vigenti. Nuova è invece la possibilità di deroga al principio dell’accesso non discriminatorio concessa per i piccoli progetti, che in genere servono soprattutto a processi logistici interni alle imprese; le deroghe concesse comportano però una riduzione dell’aiuto finanziario.

La disposizione prevista alla lettera c serve a garantire che i contributi d’investimento per impianti di trasbordo TC di importanza nazionale sotto il profilo della politica dei trasporti vengano erogati soltanto a imprese autonome. Tale condizione non sarebbe adempiuta ad esempio nel caso di una mera associazione di diversi attori. Quando si tratta di impianti di trasbordo di importanza nazionale, e di investimenti di corrispondente entità, è fondamentale che la responsabilità sia assunta da un’impresa autonoma. La separazione organica, con un proprietario autonomo dell’impianto di trasbordo TC, agevola l’applicazione e la verifica del principio di non discriminazione (nessuna possibilità di compensazione interna delle prestazioni) e crea la necessaria trasparenza riguardo a prezzi e altre condizioni praticate, tanto nei confronti dei clienti quanto del sovvenzionatore.

Cpv. 5

I progetti d’investimento in impianti di trasbordo TC la cui realizzazione iniziale è già stata sussidiata dalla Confederazione in virtù del diritto sinora vigente possono essere considerati soltanto in misura limitata nell’ambito di progetti di ammodernamento. Questi costi di ammodernamento sono di principio