Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001
Gli scambi di raccordo, contrariamente agli scambi di sicurezza, fanno ora parte dell’infrastruttura ferroviaria (cfr. art. 26 cpv. 2 LTM).
Art. 3 Trasporto di merci pericolose
Questa disposizione corrisponde, a livello di contenuto, all’articolo 1 dell’ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia, che sarà abrogata nell’ambito della revisione totale dell’OTM.
Sezione 2: Contributi d’investimento
Art. 4 Contributi e mutui
Questo articolo definisce i principi applicabili alla concessione di contributi e mutui in virtù dell’articolo 8 LTM. In Svizzera vengono accordati soltanto contributi a fondo perso, mentre per gli impianti
all’estero possono essere concessi anche mutui rimborsabili senza interessi.
Il criterio per la valutazione oggettiva dell’importanza di un impianto all’estero è rappresentato dal contributo dell’impianto al trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia ai sensi della legge del 19 dicembre 20082 sul trasferimento del traffico merci in quanto obiettivo rilevante sotto il profilo della politica dei trasporti. In base a questa classificazione, le risorse vengono accordate come mutui rimborsabili senza interessi, contributi a fondo perso o una combinazione delle due forme di sovvenzionamento.
Cpv. 3
Per la Confederazione, è di fondamentale interesse che i mutui accordati attingendo a risorse federali per impianti di trasbordo del traffico combinato all’estero vengano rimborsati. Questo imperativo comporta la necessità di garanzie a concorrenza del rischio, ragion per cui i mutui concessi dalla Confederazione a titolo di contributi d’investimento nell’ambito della presente ordinanza vengono accordati e versati soltanto a fronte di adeguata garanzia, come del resto già previsto dalla vigente prassi.
La nuova disposizione introduce al tempo stesso la possibilità di esigere un pegno immobiliare o una garanzia bancaria anche per i contributi a fondo perso. Questa soluzione sottolinea l’importanza e l’interesse, per la Confederazione, di poter contare su un esercizio continuativo e sostenibile degli
2 Legge federale del 19 dicembre 2008 concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf; RS 740.1).