Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001
Art. 14 Restituzione
Cpv. 1 e 2
Per quanto riguarda le regole applicabili alla restituzione, la nuova ordinanza introduce alcune precisazioni rispetto alle disposizioni attualmente previste all’articolo 23 OBR e all’articolo 11 OPTMe. Sostanzialmente, viene fatta una distinzione tra restituzione integrale e restituzione proporzionale.
La restituzione integrale viene chiesta se dopo l’ottenimento dell’aiuto finanziario un binario di raccordo o un impianto di trasbordo TC non è stato affatto utilizzato.
La Confederazione accorda aiuti finanziari affinché i trasporti interessati vengano effettuati durevolmente su rotaia. È dunque oggettivamente corretto che i fondi erogati vengano restituiti se un impianto non viene più utilizzato. Mentre il capoverso 1 disciplina i casi in cui nei primi cinque anni gli impianti non vengono affatto utilizzati, il capoverso 2 riguarda le fattispecie in cui si rinuncia all’utilizzo
dell’impianto soltanto in seguito, dopo una fase iniziale di esercizio.
Nel caso della restituzione proporzionale, è dunque oggettivamente corretto che si tenga conto dei volumi trasportati e della durata del periodo d’esercizio. In quest’ottica globale, l’accento viene posto sulla massima efficienza possibile nell’utilizzo dell’impianto durante il periodo di utilizzo considerato. In genere il calcolo della restituzione proporzionale si basa su un periodo di ammortamento di 20 anni.
Cpv. 3
Se nell’ambito del controllo dell’accesso non discriminatorio agli impianti sovvenzionati dalla Confederazione la Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria constata l’esistenza di discriminazioni nella messa a disposizione di un impianto, la Confederazione può esigere la restituzione integrale o parziale dei contributi d’investimento erogati per l’impianto in questione.
Cpv. 4 e 5
Questi capoversi corrispondono alle disposizioni vigenti.
Sezione 3: Contributi d’esercizio
Art. 15 Traffico combinato transalpino
Cpv. 1-4 e 6
Per il raggiungimento dell’obiettivo di trasferimento previsto dalla LTrasf, la Confederazione può adottare misure di promovimento, promuovendo in primo luogo il traffico combinato non accompagnato su