Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001
lunghe distanze (art. 8 LTrasf). Con il decreto federale del 19 giugno 2014 l’Assemblea federale ha aumentato il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi (FF 2014 4693) e ha prolungato la sua durata sino alla fine del 2023.
Per ora, gli attuali contributi d’esercizio (indennità) per il trasporto di merci attraverso le Alpi vengono dunque mantenuti (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. a nOTM). Di conseguenza, questo articolo disciplina la procedura di ordinazione con le relative scadenze, le modalità di presentazione delle offerte, i contenuti e le convenzioni. La nuova ordinanza riprende in larghissima misura le vigenti disposizioni (art. 13 segg. OPTMe).
Cpv. 5
La possibilità di prevedere un periodo pluriennale per l’offerta relativa all’autostrada viaggiante (trasporto di autocarri accompagnati) viene introdotta in considerazione della particolare situazione del mercato sul fronte dell’offerta, la quale impone un orizzonte pianificatorio più ampio rispetto alle altre forme di traffico combinato e al trasporto in carri completi isolati. Per gli investimenti in materiale rotabile speciale, ad esempio, non esiste un mercato dell’usato che consenta l’impiego ulteriore di questo materiale.
Art. 16 Partecipazione della Confederazione alle ordinazioni dei Cantoni
Cpv. 1
In virtù dell’articolo 9 capoverso 1 LTM, la Confederazione ha la possibilità di partecipare alle ordinazioni dei Cantoni relative a prestazioni nel trasporto di merci. L’ordinazione si svolge sotto ’la responsabilità del Cantone. Soltanto i Cantoni sono in grado di valutare correttamente se nell’ottica regionale sia ragionevole o necessario ordinare o mantenere un’offerta non redditizia. Con ordinazioni mirate e l’appoggio della Confederazione, i Cantoni possono garantire un’offerta su misura in funzione
dell’attuale situazione del mercato e delle particolarità regionali.
In questa disposizione vengono definite le modalità per l’inoltro delle relative offerte e i documenti necessari. Il presupposto fondamentale è che esista una decisione del Cantone interessato sul promovimento finanziario del trasporto di merci per ferrovia a livello cantonale.
Cpv. 2
In virtù dell’articolo 9 capoverso 1 LTM, per le offerte riguardanti la rete a scartamento normale la partecipazione federale non può superare l’importo del contributo cantonale. Per le ordinazioni di offerte riguardanti la rete a scartamento ridotto, invece, tale partecipazione può essere aumentata secondo la