Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001
l’esecuzione di scavi sotto la massicciata ferroviaria per la realizzazione di linee o di impianti per passaggi a livello.
Cpv. 2
La verifica dell’UFT è invece esclusa per le costruzioni e gli impianti ai sensi dell’allegato secondo l’articolo 1a dell’ordinanza del 2 febbraio 20006 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF), vale a dire per i progetti di rilevanza secondaria dal punto di vista della sicurezza. L’esclusione è oggettivamente giustificata in quanto i rischi che si corrono sui binari di raccordo non sono paragonabili, data la velocità di percorrenza ridotta, con quelli esistenti su tronco aperto.
Per quanto riguarda lo smantellamento di dispositivi di raccordo (cfr. lett. e all. OPAPIF) occorre però considerare che l’operazione comporta solitamente un intervento sull’apparato centrale dell’impresa ferroviaria concedente, che a seconda del livello SIL ai sensi della guida concernente la prova di sicurezza per gli impianti di sicurezza7 soggiace ad autorizzazione. Per questo motivi, l’articolo 29 capoverso 1 OTM sottopone alla verifica dell’UFT anche lo smantellamento di binari di raccordo se
l’intervento dal lato del gestore dell’infrastruttura non è comunque prevalente e quindi deve svolgersi una procedura d’approvazione dei piani secondo la legislazione ferroviaria.
Cpv. 3
La disposizione prevista all’articolo 29 capoverso 3 rimanda all’articolo 3 OPAPIF e alla pertinente direttiva. La direttiva dell’UFT in base all’articolo 3 OPAPIF riveduta nel 2013 contiene da allora un capitolo sui binari di raccordo.
Cpv. 4
L’articolo 29 capoverso 4 OTM rispecchia in sostanza l’articolo 17c Lferr, e gli articoli 2a e 6 capoverso 3 Oferr precisando che anche per quanto riguarda i progetti di binari di raccordo l’UFT non effettua una verifica tecnica completa ma per campione e in funzione dei rischi. Al tempo stesso, questa norma crea la base legale per l’esecuzione della verifica da parte di periti.
Cpv. 5
L’articolo 29 capoverso 5 dispone che il termine per le attività di verifica dell’UFT non dipende dalle prescrizioni (eterogenee) del diritto cantonale. Il disciplinamento unitario del termine di trattamento
6 RS 742.142.1
7 Leitfaden Sicherheitsnachweisführung Sicherungsanlagen, disponibile in tedesco e in francese sul sito dell’UFT alla pagina: www.bav.admin.ch > Basi > Guide