Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001
Art. 8 cpv. 2
Conformemente a quanto stabilito nell’articolo sullo scopo della legge sul traffico pesante (LTTP),
ossia per migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti e incrementare il trasporto delle merci per ferrovia (art. 1 cpv. 2 LTTP), le disposizioni previste all’articolo 8 capoverso 2 OTTP vengono adeguate. L’articolo sullo scopo riguarda anche il trasporto di container da e verso i porti sul Reno: per i trasporti di merci verso destinazioni molto lontane da Basilea, la ridistribuzione dei container a partire dai Porti Renani deve avvenire per quanto possibile su rotaia, limitando così al massimo le distanze percorse su strada nelle corse iniziali e finali. Di conseguenza, per evitare incentivi sbagliati, in avvenire la restituzione della TTPCP per le corse iniziali e finali su strada sarà concessa soltanto se i container saranno trasportati da e verso i porti renani per ferrovia. Il diritto alla restituzione della tassa non sarà dunque più previsto quando il trasbordo sarà effettuato da strada a battello.
La riformulazione del secondo capoverso esclude la restituzione della TTPCP anche per tutte le corse verso impianti di trasbordo TC situati nei Paesi limitrofi, indipendentemente dalla distanza dal confine. Questo cambiamento comporta una modifica della prassi segnatamente per il terminale di Weil am Rhein, situato in territorio germanico. L’adeguamento viene introdotto in risposta alla mozione Janiak del 18 giugno 2015 (15.3627 - Modificare le prescrizioni sulla restituzione della tassa sul traffico pesante nel traffico combinato non accompagnato vicino al confine). Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione, la quale probabilmente sarà deliberata in Parlamento in concomitanza con la presente indagine conoscitiva.
D’ora in poi beneficeranno del diritto alla restituzione della TTPCP anche le corse iniziali e finali con contenitori che hanno una lunghezza di poco inferiore alla lunghezza minima di 5,5 metri sinora prevista. In concreto si tratta di trasporti di rifiuti. Dato il volume inferiore rispetto a un container di 20 piedi, per questi contenitori è prevista una categoria specifica di restituzione, con importo fissato a 15 franchi.
Infine, in considerazione degli incrementi di efficienza realizzati lungo la catena di trasporto nel traffico combinato dopo l’introduzione della TTPCP e del diritto alla restituzione, vengono anche ridotti del 10 per cento gli importi attualmente previsti per la restituzione.
Art. 9
A causa degli adeguamenti operati all’articolo 8 e riguardanti l’esclusione del diritto alla restituzione per il trasbordo strada-battello e la lunghezza minima delle unità di carico, viene adeguato di conseguenza anche l’articolo 9.