Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001
Cpv. 3
Per valutare adeguatamente il contesto, il valore e gli effetti di un’innovazione, prima di decidere in merito alla domanda l’UFT sente il settore interessato. Questo passo è inteso ad assicurare che l’utilità dell’innovazione non favorisca soltanto una singola impresa, ma comporti un vantaggio
d’assieme per tutto il traffico merci ferroviario.
Art. 22 Assegnazione
Cpv. 2
Per garantire per quanto possibile che la Confederazione promuova soltanto progetti con buone prospettive di successo, l’aliquota massima del contributo federale viene limitata al 60 per cento dei costi computabili.
Cpv. 3
Con questa disposizione si intende impedire che una stessa fattispecie possa beneficiare di più aiuti finanziari dei poteri pubblici.
Sezione 5: Contributi d’investimento e d’esercizio per il trasporto di veicoli stradali accompa-
gnati Art. 23
Questo articolo descrive il promovimento finanziario concesso dalla Confederazione per il trasporto di veicoli stradali accompagnati.
Sezione 6: Concessione del raccordo, pianificazione e costruzione di binari di raccordo
Art. 24 Concessione del raccordo
Questa disposizione si applica ai progetti di nuovo raccordo. Le condizioni alle quali il gestore
dell’infrastruttura è tenuto a concedere il raccordo risultano dall’articolo 15 capoversi 1 e 2 LTM, mentre l’articolo 24 capoverso 2 OTM precisa a titolo complementare che su tronco aperto non vengono di regola concessi raccordi. La tutela giurisdizionale è retta dall’articolo 23 LTM.
Art. 25 Contratto di raccordo
Nel contratto di raccordo, concluso tra il gestore dell’infrastruttura e i raccordati diretti in seguito alla decisione positiva di principio o a una decisione favorevole dell’UFT (art. 17 cpv. 1 LTM), devono es-