Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 33 pagine

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N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001

Art. 27 Partecipazione del raccordato ai costi

Cpv. 1 e 3

Secondo l’articolo 18 capoversi 3 e 4 LTM, la responsabilità finanziaria del dispositivo di raccordo,

ossia in sostanza dello scambio di raccordo, incombe di principio al gestore dell’infrastruttura.

L’articolo 18 capoverso 4 riserva comunque la possibilità, in caso di smantellamento del dispositivo di raccordo, di chiamare eventualmente il raccordato (diretto) a partecipare ai costi. Il capoverso 4 impone al raccordato di partecipare ai costi se lo smantellamento deriva da una sua richiesta o gli procura vantaggi.

In entrambi i casi, il raccordato deve assumersi soltanto una parte dei costi. Questa soluzione è oggettivamente corretta, poiché normalmente lo smantellamento del dispositivo di raccordo comporta vantaggi anche per il gestore dell’infrastruttura, ad esempio perché viene meno la necessità di procedere alla sua manutenzione.

In caso di contestazione, il computo dei vantaggi deve essere determinato dall’autorità competente. A questo riguardo ci si può ispirare ai principi sviluppati in applicazione dell’articolo 27 capoverso 1 Lferr.

Cpv. 2

Per evitare che il gestore dell’infrastruttura debba assumersi integralmente o in parte i costi di ammodernamento per dispositivi di raccordo su cui non transitano merci o per quelli su cui transita un volume di merci insufficiente, la nuova ordinanza prevede la possibilità di imporre al raccordato di partecipare ai costi dei «binari morti». La disposizione è intesa anche a impedire che il raccordato possa ottenere gratuitamente l’ammodernamento del dispositivo di raccordo e beneficiare comunque del valore aggiunto che esso genera per il suo fondo senza dover trasportare effettivamente sull’impianto il volume di merci per il quale è concesso il promovimento.

Art. 28 Principi applicabili alla pianificazione e alla costruzione

L’articolo 14 capoverso 1 LTM sancisce semplicemente l’applicabilità delle disposizioni tecniche e d’esercizio previste dalla legislazione sulle ferrovie alla pianificazione e alla costruzione dei binari di raccordo e al loro ammodernamento. La decisione circa le disposizioni in materia di sicurezza applicabili è invece delegata al Consiglio federale (art. 14 cpv. 3 LTM). In virtù di quest’ultima norma,

l’articolo 28 capoverso 1 OTM stabilisce che la pianificazione e la costruzione di binari di raccordo sottostanno anche alle disposizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria (per l’essenziale nella Lferr, nell’Oferr4 e nelle DE–Oferr5).

4 Ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l’esercizio delle ferrovie (ordinanza sulle ferrovie, Oferr), RS 742.141.1

5 Disposizioni d’esecuzione del 15 dicembre 1983 dell’ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr), RS 742.141.11