Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/21: Ordinanze concernenti la concezione globale del traffico merci ferroviario sull'intero territorio nazionale · 33 pagine
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N. registrazione/dossier: BAV-011-00001/00003/00001/00004/00001/00001
città e il Cantone ne trarranno notevoli vantaggi e quindi sarebbe inammissibile che i terzi avvantaggiati non fossero coinvolti nel finanziamento.
Art. 9 Ordine di priorità
Le priorità nell’impiego delle risorse finanziarie disponibili sono stabilite secondo gli attuali obiettivi della politica svizzera dei trasporti. Di conseguenza, l’adempimento del mandato costituzionale che impone di trasferire il traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia (art. 84 Cost.) gode della massima priorità.
Seguono, in secondo rango, gli impianti importanti del traffico merci contemplati nella concezione di cui all’articolo 3 LTM realizzati in coordinamento con lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria, quindi la costruzione e l’ampliamento di binari di raccordo e di altri impianti di trasbordo TC e da ultimo i progetti di ammodernamento.
Art. 10 Domanda
In questa disposizione sono elencati i documenti da presentare all’UFT nell’ambito di una domanda per la concessione di aiuti finanziari.
La norma distingue tra progetti con un volume di investimenti non superiori a 5 milioni di franchi
(cpv. 3) e progetti con un volume di investimenti superiore a questa cifra (cpv. 4). Gli importi menzionati nella disposizione vengono espressamente riferiti al volume totale dell’investimento, poiché il contributo a carico della Confederazione può essere calcolato soltanto dopo l’esame della domanda.
La distinzione in due categorie in base al volume totale degli investimenti è intesa a rendere manifesto che per le domande secondo il capoverso 3 può bastare un esame sommario, mentre per gli investimenti secondo il capoverso 4 l’esame è approfondito e può essere indispensabile ad esempio un calcolo di redditività.
Art. 11 - 13 Assegnazione, versamento, esigibilità
Questi articoli disciplinano le procedure e le competenze attinenti all’assegnazione, al versamento e all’esigibilità degli aiuti finanziari. Le disposizioni si ispirano ai vigenti articoli e rappresentano la prassi in uso.