Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine
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finora assegnate per gli edifici delle scuole universitarie professionali sono versati sotto forma di aiuti finanziari, come avviene per gli edifici universitari.
Per evitare di sostenere investimenti di portata limitata in termini di politica universitaria, nella LPSU i limiti minimi di spesa sono stati portati da tre milioni di franchi per le università e 300 000 franchi per le scuole universitarie professionali a cinque milioni di franchi (art. 55 cpv. 1 lett. a LPSU). Inoltre, per quanto concerne le università, non vengono più versati contributi federali per l’acquisto e l’installazione di apparecchi scientifici, macchine e attrezzature, come pure di mezzi informatici. Per contro, il nuovo diritto prevede anche per le università la possibilità di ottenere sussidi per le spese locative. Secondo il diritto anteriore tali spese potevano essere sovvenzionate già a partire da un importo di 100 000 franchi all’anno, mentre le nuove disposizioni prevedono per le università e per le scuole universitarie professionali una spesa minima di 300 000 franchi all’anno (art. 55 cpv. 2 lett. a LPSU).
Le disposizioni concernenti i sussidi per le spese locative (capitolo 5) erano finora contenute nelle direttive «Contributi federali per investimenti e Iocazioni (scuole universitarie professionali)»15. Con la LPSU e la nuova attribuzione delle competenze (art. 57 cpv. 1 LPSU) tali disposizioni sono ora confluite nell’O-LPSU. Diversi articoli dell’O-LSPU riguardanti i sussidi per gli investimenti sono stati ripresi senza modifiche o con adeguamenti di modesta entità dall’ordinanza del 13 marzo 200016 relativa alla legge sull’aiuto alle università (OAU) e dall’ordinanza dell’11 settembre 199617 sull’istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (OSUP). La sequenza degli articoli è stata leggermente modificata e alcuni articoli sono stati sintetizzati per migliorare la leggibilità e la comprensibilità della nuova ordinanza.
Per non appesantire la struttura dell’O-LPSU, alcune disposizioni tecniche o specifiche sono state integrate nell’ordinanza del DEFR che disciplina il calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi, il diritto ai sussidi e la procedura concernente i sussidi (cfr. cap. 3). La SEFRI pubblicherà altresì una guida volta a spiegare la procedura di presentazione della domanda di sussidio e precisa l’attuazione delle esigenze poste dalle due ordinanze (O-LPSU e ordinanza del DEFR).
Sezione 1: Diritto ai sussidi
Art. 18 - 23
Questi articoli concretizzano i principi fissati dalla LPSU per quanto concerne il diritto ai sussidi. L’articolo 18 fissa in particolare i principi di unità e delimitazione nel tempo e nello spazio che i progetti d’investimento devono rispettare. Gli edifici devono essere destinati all’insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari (art. 54, cpv. 1 LPSU). L’articolo 19 capoverso 1 lettere c e d definisce gli ambiti compresi nella nozione di «altri scopi universitari»: si tratta di strutture direttamente legate al funzionamento delle scuole universitarie, come i locali destinati ai servizi amministrativi (p. es. rettorato, decanato, ufficio immatricolazioni) o alla comunicazione e al trasferimento del sapere (p. es. sala conferenze) o ancora locali di soggiorno per la vita sociale di studenti e insegnanti (p. es. mensa, caffetteria).
L’articolo 20 è dedicato alle spese proprie che danno diritto al sussidio. La nozione di spese proprie implica che gli enti responsabili della scuola universitaria, la scuola universitaria stessa o l’istituto finanzino il progetto con il proprio bilancio. La partecipazione di terzi al finanziamento non è considerata nel calcolo del contributo a meno che queste non siano riportate nel bilancio dell’ente
15 www.sefri.admin.ch > Servizi > Moduli > Scuole universitarie professionali.
16 RU 2000 958
17 RU 1996 2598, 2014 4137