Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine
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2.1.2 Sussidi per prestazioni fornite nell’ambito della ricerca
Il 30 per cento dei fondi per sussidi basati sulle prestazioni sono versati alle università per prestazioni fornite nell’ambito della ricerca.
Ai fini dell’attribuzione dei sussidi per prestazioni fornite nell’ambito della ricerca vengono tenuti in considerazione per il 22 per cento i progetti del FNS e dell’UE. Di questi, l’undici per cento è attribuito proporzionalmente all’ammontare dei fondi per la ricerca che un’università riceve da progetti del FNS o dell’UE. Il 5,5 per cento è versato all’università proporzionalmente al numero di mesi/progetto, vale a dire alla durata dei progetti del FNS e dell’UE. Il restante 5,5 per cento è erogato all’università sulla base della sua attività di ricerca, vale a dire secondo il numero di mesi/progetto dei progetti del FNS e dell’UE in rapporto al suo personale scientifico (equivalenti a tempo pieno, categorie di personale SIUS 51-5337).
Per il restante 8 per cento dei fondi attribuiti per prestazioni nell’ambito della ricerca sono presi in considerazione i fondi per la ricerca che un’università riceve dalla CTI o da altri terzi pubblici o privati. Il sussidio secondo l’ammontare dei fondi per la ricerca da progetti del FNS e dell’UE è determinato come segue:
Totale dei fondi per la ricerca FNS e UE dell’università x 11 % dei fondi basati sulle prestazioni Somma dei fondi per la ricerca FNS e UE di tutte le università
Il sussidio secondo i mesi/progetto di FNS e UE è determinato come segue:
Totale dei mesi/progetto FNS e UE dell’università x 5,5 % dei fondi basati sulle prestazioni Somma dei mesi/progetto FNS e UE di tutte le università
Il sussidio secondo l’attività di ricerca connessa a progetti del FNS e dell’UE è determinato come segue.
In una prima fase viene calcolato il quoziente dell’attività di ricerca (mesi/progetto / personale scientifico) di un’università.
Quoziente dell’attività di ricerca =
Totale dei mesi/progetto FNS e UE dell’università
Membri del personale scientifico (SIUS 51-53) all’università
In una seconda fase viene calcolata la quota di un’università sul 5,5 per cento dei fondi basati sulle prestazioni in base al suo quoziente dell’attività di ricerca.
Quoziente dell’attività di ricerca di un’università x 5,5 % dei fondi basati sulle prestazioni
Somma dei quozienti dell’attività di ricerca di tutte le università
37 Sistema d’informazione universitario svizzero dell’Ufficio federale di statistica.