Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine
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Capitolo 5: Sussidi per le spese locative
Sezione 1: Diritto ai sussidi
Art. 40 - 43
Le disposizioni di questo capitolo sono state in gran parte riprese dalle direttive «Contributi federali per investimenti e Iocazioni (scuole universitarie professionali)». La loro integrazione nella presente ordinanza permette di migliorare la trasparenza e la sicurezza giuridica. A differenza di quanto previsto dalla LAU, secondo la LPSU i sussidi per le spese locative possono essere concessi anche alle università.
Secondo l’articolo 55 capoverso 2 LPSU, i sussidi per le spese locative sono limitati alle spese significative; in pratica, tali sussidi vengono assegnati solo se, tra le altre cose, l’utilizzo dei locali soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie, se genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi, corrispondenti a una capitalizzazione di almeno cinque milioni di franchi (importo minimo che dà diritto ai sussidi per gli investimenti edili) e se è convenuto per almeno cinque anni. Per la nozione di investimenti edili, l’articolo 40 rinvia all’articolo 19 capoverso 1, nell’ambito del capitolo riguardante i sussidi per gli investimenti edili. L’articolo 41 capoverso 2 precisa che le spese locative dei diversi edifici non possono essere cumulate per raggiungere il limite minimo di 300 000 franchi. Ciascun immobile costituisce un’unita e deve essere considerato individualmente.
Contrariamente a quanto previsto per i sussidi agli investimenti (art. 23), l’articolo 42 limita a tre i casi in cui il contributo è escluso: se gli oggetti locativi sono di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie, se sono utilizzati per formazioni continue o per servizi a terzi.
L’articolo 43 definisce l’inizio del diritto al sussidio. Il capoverso 2 fissa implicitamente la scadenza per il deposito della domanda al 30 giugno di ogni anno per poter beneficiare della partecipazione alle spese locative nell’anno in corso. Le domande presentate dopo tale data riceveranno il sussidio a partire dall’anno successivo.
Sezione 2 Criteri di calcolo
Art. 44 - 45
In analogia con il metodo utilizzato per i sussidi per gli investimenti, il calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi per le spese locative si basa sul metodo del forfait per metro quadrato di superficie utile.
L’aliquota di sussidio massima ammonta al 30 per cento delle spese che danno diritto al sussidio (art. 45).
Sezione 3 Procedura e pagamenti
Art. 47 - 48
Questo articolo riprende in gran parte le disposizioni delle direttive «Contributi federali per investimenti e Iocazioni (scuole universitarie professionali)». Per quanto riguarda la presentazione della domanda di sussidio, l’articolo 46 rinvia all’articolo 29 del capitolo 1 sui sussidi per gli investimenti edili.