Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine

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3.1 Fondi per i sussidi basati sulle prestazioni: variante 1

I fondi per i sussidi basati sulle prestazioni sono assegnati per l’85 per cento a prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento e per il 15 per cento a prestazioni fornite nell’ambito della ricerca.

Fondi per i sussidi basati sulle prestazioni

85 % 15 % nell’ambito della nell’ambito dell’insegnamento ricerca

75 % 10 % 7,5 % 7,5 %

studenti diplomi fondi di

TS

terzi

70 % 5 % 10 % 7,5 % 7,5 %

3.1.1 Sussidi per prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento

I sussidi per prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento sono attribuiti alle scuole universitarie professionali da una parte sulla base del numero ponderato di studenti (70 %) e del numero ponderato di studenti stranieri (5 %) e, dall’altra, secondo il numero di diplomi (10 %).

Definendo i gruppi di discipline e i costi di riferimento, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (Assemblea plenaria) stabilisce nel contempo anche la ponderazione degli studenti (esempio):

Gruppo di discipline Costi di Ponderazione riferimento

Economia e servizi 21 300 1,00

Lavoro sociale 25 800 1,21

Psicologia applicata 26 100 1,22

Sanità 30 000 1,40

Linguistica applicata 31 900 1,49