Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine

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responsabile della scuola universitaria, della scuola universitaria stessa o dell’altro istituto accademico avente diritto ai sussidi. In tal caso sono considerate come spese proprie.

L’articolo 21 precisa che l’esclusione prevista all’articolo 54 capoverso 3 LPSU riguarda solo le cliniche di medicina umana, dal momento che quelle di medicina dentaria e veterinaria non sono interessate da questa disposizione. Il capoverso 2 elenca i casi in cui gli investimenti in cliniche di medicina umana danno diritto a un sussidio: è il caso ad esempio delle aule e dei locali utilizzati esclusivamente per l’insegnamento e la ricerca.

L’articolo 22 precisa a quali condizioni le trasformazioni possono dare diritto a un sussidio: ad esempio se locali un tempo destinati all’insegnamento (locale per seminari) sono trasformati per ospitare laboratori di ricerca.

L’articolo 23 elenca i casi in cui il sussidio non è concesso. In particolare, non danno diritto a un sussidio i partenariati pubblico-privati (Public-Private-Partnership – PPP) con la partecipazione di partner commerciali o l’utilizzo dell’edificio per formazioni continue o per servizi destinati a terzi. Sono escluse anche le spese di urbanizzazione dei terreni, se sono eseguite al di fuori del perimetro dell’edificio. Non danno diritto a sussidi nemmeno le spese legate ai lavori di manutenzione e alla demolizione nonché le spese derivanti da permessi, premi assicurativi, imposte pubbliche e altre spese accessorie.

Sezione 2 Criteri di calcolo

Art. 24 - 28

Le disposizioni di questa sezione disciplinano le modalità di calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi e riprendono in gran parte i principi della LAU e della LSUP. In caso di acquisto, l’autorità fissa la contribuzione sulla base di una stima del valore immobiliare (art. 24). Per garantirne l’indipendenza, tale stima è affidata a un esperto esterno. Nel caso di nuove costruzioni e di trasformazioni di edifici, l’autorità applica il metodo del forfait per metro quadrato di superficie utile, descritto all’articolo 25, che specifica il metodo di calcolo forfettario di cui all’articolo 57 capoverso 2 LPSU. I forfait basati sui costi delle superfici sono stati ripresi dall’ordinanza attualmente in vigore. Questo metodo si è rivelato molto efficace ed è utilizzato nella quasi totalità dei casi. Come nel diritto anteriore, sono previste eccezioni per casi particolari riguardanti trasformazioni per le quali il calcolo forfettario basato sui costi delle superfici non è appropriato (art. 26). La verifica del conteggio finale (art. 26 lett. b) è applicata in particolare in caso di notevoli discrepanze tra preventivo e resoconto dei lavori.

Come nella LAU, il momento determinante per stabilire le spese che danno diritto a un sussidio è quello dell’assegnazione del sussidio (art. 27). Nell’articolo 28 il Consiglio federale fissa al 30 per cento l’aliquota massima di sussidio delle spese che permette di determinare l’importo finale del sussidio.

Sezione 3 Procedura

Art. 29 - 34

Le disposizioni di questa sezione definiscono la procedura e i principi che disciplinano la presentazione della domanda e la decisione di sussidio. Le disposizioni dell’OAU e dell’OSUP hanno potuto essere in gran parte riprese.

In linea generale, la domanda di sussidio viene presentata dall’ente responsabile della scuola universitaria o di un altro istituto accademico (art. 29 cpv. 1). In caso di più enti responsabili di una