Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine
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Calcolo dei sussidi di coesione alla singola università o scuola universitaria professionale:
Perdite di un’università (o SUP) x importo complessivo massimo del fondo di coesione
Somma delle perdite di tutte le università (o SUP)
2. Sussidi di base alle università
Come menzionato al n. 1.2, per quanto concerne la ripartizione dei fondi tra insegnamento e ricerca l’avamprogetto presenta due varianti:
Variante 1 70 % insegnamento e 30 % ricerca
Variante 2 80 % insegnamento e 20 % ricerca
2.1 Ripartizione dei fondi tra insegnamento e ricerca: variante 1
Nella variante 1 i fondi per i sussidi basati sulle prestazioni sono assegnati per il 70 per cento a prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento e per il 30 per cento a prestazioni fornite nell’ambito della ricerca.
Fondi per i sussidi basati sulleFondi per i sussidi basati sulle prestazioniprestazioni
70 % 30 % nell’ambito nell’ambito della dell’insegnamento ricerca
60 % 10 % 22 % 8 %
CTI, fondiCTI, fondi
studenti diplomidiplomi FNS e UEFNS e UE
di terzidi terzi
50 % 10 % 10 %5 % 11% 5.5% 5.5% 8 %
2.1.1 Sussidi per prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento
I sussidi per prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento sono attribuiti alle università da una parte sulla base del numero ponderato di studenti (50%) e del numero ponderato di studenti stranieri 10%) e, dall’altra, secondo il numero di diplomi (10%).