Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine

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Calcolo dei sussidi di coesione alla singola università o scuola universitaria professionale:

Perdite di un’università (o SUP) x importo complessivo massimo del fondo di coesione

Somma delle perdite di tutte le università (o SUP)

2. Sussidi di base alle università

Come menzionato al n. 1.2, per quanto concerne la ripartizione dei fondi tra insegnamento e ricerca l’avamprogetto presenta due varianti:

Variante 1 70 % insegnamento e 30 % ricerca

Variante 2 80 % insegnamento e 20 % ricerca

2.1 Ripartizione dei fondi tra insegnamento e ricerca: variante 1

Nella variante 1 i fondi per i sussidi basati sulle prestazioni sono assegnati per il 70 per cento a prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento e per il 30 per cento a prestazioni fornite nell’ambito della ricerca.

Fondi per i sussidi basati sulleFondi per i sussidi basati sulle prestazioniprestazioni

70 % 30 % nell’ambito nell’ambito della dell’insegnamento ricerca

60 % 10 % 22 % 8 %

CTI, fondiCTI, fondi

studenti diplomidiplomi FNS e UEFNS e UE

di terzidi terzi

50 % 10 % 10 %5 % 11% 5.5% 5.5% 8 %

2.1.1 Sussidi per prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento

I sussidi per prestazioni fornite nell’ambito dell’insegnamento sono attribuiti alle università da una parte sulla base del numero ponderato di studenti (50%) e del numero ponderato di studenti stranieri 10%) e, dall’altra, secondo il numero di diplomi (10%).