Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine
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Come nel caso della formazione di fisioterapista, offerta in alcuni Paesi terzi nel livello secondario II, e degli optometristi la cui formazione dura all’incirca un anno. In questi casi è giustificato riconoscere questi titoli a livello di formazione professionale equiparandoli, ad esempio, a un attestato professionale federale di massaggiatore medico-terapeutico o a un attestato federale di capacità di ottico. Questa soluzione facilita il rapido inserimento nel mercato del lavoro e impedisce che le autorità debbano disporre provvedimenti di compensazione più ampi costringendo i candidati a impegnarsi in un percorso che non offre prospettive concrete di riuscita.
Art. 58 Riconoscimento delle qualifiche professionali croate
Questa disposizione particolare contenuta nell’ordinanza dell’11 settembre 199627 sull’istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (OSUP), entrata in vigore il 1° luglio 2014, viene ripresa nell’O-LPSU.
Sezione 3: Titoli delle scuole universitarie professionali conseguiti secondo il diritto anteriore
Art. 59 Riconoscimento federale dei diplomi delle scuole universitarie professionali
Secondo l’articolo 78 capoverso 1 LPSU i titoli conferiti conformemente alla LSUP in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento rimangono riconosciuti e protetti conformemente al diritto anteriore. La presente disposizione è ripresa senza modifiche dal diritto anteriore (O-LPSU) e disciplina il riconoscimento e la protezione dei titoli per gli studenti che hanno iniziato la formazione nel regime della LSUP e l’hanno conclusa al più tardi entro sei anni dall’entrata in vigore della LPSU. Anche questi diplomi e titoli sono riconosciuti e protetti dalla Confederazione. Per gli studenti delle scuole universitarie professionali che hanno iniziato la formazione dopo il 1° gennaio 2015, la protezione dei titoli avviene conformemente all’articolo 62 capoverso 2 LPSU secondo il diritto cantonale o intercantonale.
Art. 60 Procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie
professionali e di ottenimento retroattivo di titoli
Questa disposizione è ripresa senza modifiche. Conformemente all’articolo 78 capoverso 2 LPSU, il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti fino ad oggi. Questa diposizione costituisce la base per le necessarie conversioni dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Ciò significa che i titolari di diplomi di scuole attualmente convertite in scuole universitarie professionali possono fare richiesta, a determinate condizioni, per l’ottenimento retroattivo del diploma di scuola universitaria professionale. Secondo il capoverso 1, il DEFR è incaricato di disciplinare la procedura di riconoscimento, compito che gli spetta già oggi. Le condizioni per il rilascio, la procedura e l’uso del titolo sono disciplinate nell’ordinanza del DEFR del 4 luglio 200028 sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale.
Art. 61 e 62
L’articolo 61 disciplina l’uso e la protezione del titolo per i detentori di diplomi di scuola universitaria professionale conseguiti secondo il diritto anteriore e rilasciati prima della riforma di Bologna. L’articolo 62 stabilisce, come finora, che i detentori di questi diplomi di scuola universitaria professionale
27RU 1996 2598