Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

Ingresso

Anche la presente revisione totale dell’O-LPSU è basata sul testo della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) nel suo insieme. Poiché la LPSU contiene diverse disposizioni attributive di competenze, è possibile evitare l’enumerazione dei singoli articoli e fare riferimento all’intero atto legislativo.

Capitolo 1: Competenze

Le disposizioni del capitolo 1 non sono oggetto di adeguamento nell’ambito della revisione totale e sono riprese senza modifiche.

Art. 1 Consigliere federale competente

Secondo l’articolo 14 capoverso 2 LPSU, il Consiglio federale ha la competenza di designare il consigliere federale che assume la rappresentanza (art. 11 cpv. 1 lett. a e art. 12 cpv. 1 lett. a LPSU) ed esprime quindi il «voto della Confederazione» in seno alla CSSU (art. 16 cpv. 2 lett. b e art. 17 cpv. 2 lett. b LPSU). Il DEFR è competente a livello federale per le questioni di politica universitaria. Il suo capo rappresenta la Confederazione nella CSSU (cpv. 1). Se nell’Assemblea plenaria sono trattati affari di ampia portata politico-finanziaria, il capo del DEFR informa il Consiglio federale prima delle sedute (cpv. 3).

Art. 2 Ufficio federale competente

L’articolo 14 capoverso 4 LPSU stabilisce che il Consiglio federale incarica un dipartimento di gestire gli affari della CSSU. Il Consiglio federale definisce un’organizzazione razionale dell’Amministrazione federale (art. 8 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione del 21 marzo 1997 LOGA9). Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori (art. 47 LOGA) e decide pertanto a quale unità amministrativa affidare la gestione riguardante gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. L’attribuzione è effettuata all’unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale (art. 13 dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione del 25 novembre 1998 OLOGA10). La disposizione in vigore viene ripresa senza modifiche.

Capitolo 2: Diritto ai sussidi

Art. 3 Presentazione della domanda

La procedura per ottenere il diritto ai sussidi è identica a quella applicata nella vecchia LAU. La domanda deve essere presentata al DEFR.

Art. 4 Contenuto della domanda

La domanda di riconoscimento del diritto ai sussidi deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire all’autorità decisionale di verificare se le condizioni stabilite dalla LPSU (art. 45) sono soddisfatte e di prendere una decisione in merito. Queste informazioni riguardano in particolare l’accreditamento istituzionale, l’organizzazione, il finanziamento, il mandato di diritto pubblico delle attività svolte, nonché la necessità pubblica dei cicli di studio offerti e la coerenza con la politica

9 RS 172.010

10 RS 172.010.1.