Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine

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della pedagogia speciale). Per le professioni il cui esercizio in Svizzera non è regolamentato, Swiss ENIC26 ha emanato raccomandazioni di riconoscimento per tutti i diplomi delle scuole universitarie.

Gli articoli 56 seg. consentono alla SEFRI di entrare nel merito di domande di riconoscimento di diplomi esteri per i quali nelle scuole universitarie svizzere è offerto un ciclo di studi di base equiparabile. Questo articolo vale per diplomi rilasciati da Paesi terzi (non UE/AELS). Nel complesso, le disposizioni contenute negli articoli 56 seg. sono più severe di quelle della direttiva 2005/36/CE: non sempre, infatti, garantiscono l’esercizio della stessa professione appresa nel Paese d’origine e prevedono provvedimenti di compensazione più restrittivi di quelli applicati ai cittadini UE/AELS.

La Svizzera può quindi continuare a riconoscere titoli esteri in base alle condizioni fissate nelle due norme per consentire ai richiedenti l’accesso al mercato del lavoro svizzero, in particolare in ambiti in cui si registra una carenza di personale.

Art. 56 Entrata nel merito

L’autorità competente (la SEFRI o terzi) confronta il ciclo di studio estero con un ciclo di studio svizzero e decide caso per caso in merito al riconoscimento di titoli esteri. Questo vale per i cicli di studio di base, ma non per i cicli di studio della formazione continua. Il capoverso 1 lettera a prevede che l’autorità competente non entri nel merito delle domande di riconoscimento di titoli privati. Il capoverso 1 lettera b consente inoltre all’autorità di non entrare nel merito della domanda se il richiedente non dispone delle necessarie conoscenze in nessuna lingua ufficiale della Svizzera. Le conoscenze linguistiche vengono verificate solo se sono necessarie per esercitare la professione in Svizzera. Questo vale in particolare per le professioni nel settore della sanità o in ambito sociale. In generale è richiesto il livello B2 del Portfolio europeo delle lingue. Il capoverso 1 lettera c esige che il richiedente sia qualificato senza alcuna limitazione all’esercizio della professione nello Stato d’origine, analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2005/36/CE. Viene così impedito che cittadini di Paesi terzi ricevano un trattamento preferenziale rispetto ai cittadini UE/AELS.

Art. 57 Riconoscimento

L’articolo 57 contiene le modalità di riconoscimento delle qualifiche obbligatorie per le professioni regolamentate. Vengono riprese tre condizioni generali (livello, durata e contenuti della formazione) e una condizione specifica (cpv. 1 lett. d) per i diplomi nel settore delle scuole universitarie professionali (requisiti pratici). All’atto del confronto di un diploma estero con un diploma svizzero di una scuola universitaria professionale, l’autorità tiene conto della formazione professionale precedente o di un periodo di pratica precedente alla formazione superiore e, in caso di lacune, può considerare in particolare l’esperienza professionale acquisita nel settore dopo l’ottenimento del titolo. Per i restanti diplomi universitari valgono le tre condizioni sopra menzionate, oltre alla possibilità di tenere conto della formazione precedente.

Il capoverso 2 prevede provvedimenti di compensazione nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1. L’autorità può anche decidere di non vincolare il riconoscimento del titolo a provvedimenti di compensazione nel caso di differenze eccessive tra la formazione svizzera e quella estera. La formulazione «gran parte» è piuttosto vaga e lascia all’autorità un ampio margine di manovra. Va deciso caso come interpretarla per caso e in base alle lacune riscontrate. Nei casi in cui si applica il capoverso 2, l’autorità può applicare il capoverso 3. Se il riconoscimento non è possibile, il richiedente dovrà considerare l’eventualità di svolgere una corrispondente formazione in Svizzera.

Il capoverso 3 disciplina le formazioni estere offerte in Svizzera dalle scuole universitarie professionali ma che corrispondono, per livello o durata, a una formazione del livello secondario II o del terziario B.

26 www.swissuniversities.ch > Servizi > Riconoscimento/Swiss-Enic.