Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine

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di mancato raggiungimento degli obiettivi. Il capoverso 2 definisce gli ulteriori contenuti della convenzione sulle prestazioni. Prima dell’inizio del progetto la ripartizione prevista dell’importo assegnato ai partecipanti al progetto e alle categorie di costi (lettera e) può avere valore unicamente indicativo. Il Consiglio delle scuole universitarie, competente per la concessione dei sussidi vincolati a progetti, formulerà regole in merito alla portata massima degli slittamenti delle categorie di costo e dei partecipanti nell’ambito della competenza del consorzio attivo nel progetto e in merito al limite a partire dal quale è necessario presentare una richiesta al consiglio stesso. La durata del progetto di cui alla lettera h non può superare il termine del decreto federale relativo al credito d’impegno per sussidi vincolati a progetti, vale a dire di norma quattro anni. In linea di principio, dopo quattro anni il progetto dovrebbe essere concluso o essere sostenuto da altre fonti di finanziamento. In casi eccezionali, in particolare per i temi di importanza costituzionale (p. es. pari opportunità, plurilinguismo, sostenibilità), il Consiglio delle scuole universitarie può decidere di finanziare il progetto anche per periodi successivi. Mentre il Consiglio delle scuole universitarie è competente per la concessione dei sussidi vincolati a progetti, secondo il capoverso 3 la responsabilità della gestione del credito, dei pagamenti, della revisione e del controlling spetta alla SEFRI. Il capoverso 4, infine disciplina la valutazione e quindi la verifica dell’efficacia dei fondi federali impiegati sotto forma di sussidi vincolati a progetti.

Capitolo 7: Sussidi per infrastrutture comuni

Art. 52 Principio

In base all’articolo 47 capoverso 3 LPSU la Confederazione può accordare sussidi per un massimo del 50 per cento delle spese di gestione a infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici. Un esempio di infrastruttura comune può essere rappresentato da una piattaforma di servizio centralizzata per le biblioteche scientifiche della Svizzera volta a migliorare la qualità e l’efficienza nell’impiego delle risorse. L’articolo 52 enumera le condizioni secondo cui un’infrastruttura comune potrebbe ottenere i sussidi federali. I compiti svolti a livello centrale da una tale infrastruttura devono in linea di principio andare a vantaggio di tutte le scuole universitarie. Una tale centralizzazione è sostenuta solo se non può essere svolta in modo efficace dalle scuole universitarie stesse e se comporta vantaggi in termini finanziari e qualitativi a livello nazionale. Un’infrastruttura comune deve inoltre essere sostenuta almeno dalla metà dei Cantoni e delle scuole universitarie.

Art. 53 Procedura di presentazione della domanda e decisione

Dal momento che si tratta di un’infrastruttura comune a beneficio di una maggioranza di scuole universitarie e altri istituti accademici la domanda deve essere presentata alla SEFRI per il tramite della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities). Questa procedura dovrebbe garantire che, a livello di scuole universitarie, vi sia un interesse nazionale a mettere in piedi e a gestire un’infrastruttura comune. L’interesse e l’impegno dovranno risultare chiari nella domanda. Le scuole universitarie dovranno dimostrare l’importanza dell’istituzione comune per lo svolgimento dei loro compiti e quindi anche la sua integrazione nel coordinamento accademico a livello nazionale. La domanda deve contenere altresì informazioni in merito al valore aggiunto e all’utilità, nonché su compiti, organizzazione e finanziamento.

Art. 54 Importo dei sussidi e convenzione sulle prestazioni

Il finanziamento federale per un’infrastruttura comune corrisponde in media a un massimo del 50 per cento per un periodo di quattro anni (periodo ERI). La SEFRI conclude una convenzione sulle prestazioni con l’ente responsabile dell’infrastruttura, contenente tutti i parametri importanti: compiti, spese, finanziamento, rendiconto annuale e ulteriori condizioni e oneri specifici. Prima del termine del