Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine
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Per quanto possibile, i modelli di ripartizione tengono conto direttamente dei criteri di calcolo di cui all’articolo 51 capoversi 2 – 4 LPSU (numero di studenti, numero di studenti stranieri, numero di diplomi, prestazioni nel campo della ricerca e acquisizione di fondi di terzi).
Considerare direttamente il criterio di calcolo «rapporto numerico tra professori e studenti» (art. 51 cpv. 2 lett. d LPSU) sarebbe invece possibile solo a costo di sacrificare un modello di ripartizione semplice e trasparente. Definire il rapporto numerico ideale tra professori e studenti, infatti, è di per sé complesso e tale dato può variare nettamente a seconda del tipo di scuola universitaria e della disciplina insegnata. Va considerato anche che, in alcuni casi, rapporti numerici apparentemente favorevoli possono in realtà essere espressione di inefficienza o di una popolazione studentesca inferiore alla massa critica. I rapporti numerici sfavorevoli si ripercuotono a lungo termine sul numero di studenti e di diplomi, nonché sulla qualità della formazione. Perciò questo criterio è preso in considerazione indirettamente nell’ambito di altri criteri relativi all’insegnamento e all’obbligo di accreditamento. Nel quadro della definizione periodica dei costi di riferimento, la CSSU ha inoltre la possibilità di ponderare il criterio del rapporto numerico tra professori e studenti in funzione della definizione delle priorità a livello di politica universitaria. Anche il criterio «qualità della formazione» (art. 51 cpv. 2 lett. f LPSU) non può essere applicato utilizzando indicatori quantitativi, mentre l’impiego di indicatori qualitativi sarebbe estremamente oneroso. Pertanto, anche questo criterio viene considerato in modo indiretto nell’ambito dell’accreditamento istituzionale delle scuole universitarie aventi diritto ai sussidi. Solo le scuole universitarie accreditate a livello istituzionale soddisfano gli elevati standard di qualità e quindi anche il relativo criterio di calcolo. I criteri «durata media degli studi» e «ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio» sono presi in considerazione in combinazione con il criterio «numero di studenti», conteggiando gli studenti sulla base della durata massima degli studi e in modo ponderato. Ulteriori dettagli sui modelli di ripartizione sono specificati nell’allegato.
Art. 7 - 11
Secondo la LPSU il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie al calcolo (art. 51 cpv. 7 LPSU). Ai sensi dell’articolo 51 capoverso 5 LPSU definisce in particolare le quote relative all’insegnamento e alla ricerca, nonché la combinazione e la ponderazione dei criteri di calcolo. Il Consiglio federale le definisce in modo da contribuire a raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 3 LPSU, tenendo conto dei gruppi di discipline e di settori di studio definiti dall’Assemblea plenaria della CSSU, della loro ponderazione, nonché della durata massima degli studi. Tiene conto altresì delle particolarità delle scuole universitarie e delle scuole universitarie professionali, nonché dei loro settori di studio. Sente dapprima l’Assemblea plenaria.
Le disposizioni d’esecuzione degli articoli 7-11 contengono ciascuna due varianti di modelli di ripartizione per le università e le scuole universitarie professionali. L’allegato presenta in dettaglio i modelli, che tengono conto dei diversi profili delle università e delle scuole universitarie professionali.
Come già accennato, entrambe le varianti tengono conto sotto vari aspetti delle particolarità dei diversi profili delle scuole universitarie: ciò è evidente in particolare all’articolo 7 capoverso 2 lettera b, che propone l’attribuzione di una quota nettamente più elevata per le prestazioni fornite nell’ambito della ricerca (30 o 20%) per le università, maggiormente orientate alla ricerca, rispetto alla quota attribuita alle scuole universitarie professionali (15 o 10%), maggiormente orientate alla pratica. I diversi profili sono tenuti in considerazione anche con l’applicazione di criteri di calcolo diversi nell’ambito della ripartizione della quota per le prestazioni fornite nel campo dell’insegnamento e della ricerca: così, per la ripartizione dei sussidi versati per l’insegnamento per le università sono impiegati, oltre al numero ponderato di studenti anche il numero dei diplomi di master e di dottorato, vale a dire i diplomi standard delle scuole universitarie o, in altri termini, i diplomi accademici di livello più elevato riservati