Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 34 pagine
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periodo di finanziamento di quattro anni, l’infrastruttura comune dovrà essere valutata al fine di definire se il finanziamento dovrà proseguire nell’ambito del successivo messaggio ERI.
Capitolo 8: Disposizioni particolari per il settore delle scuole universitarie professionali
Sezione 1: Ammissione sperimentale a condizioni particolari agli studi delle scuole universitarie professionali
Art. 55
Questo articolo non è oggetto di revisione e viene ripreso senza modifiche. Un pacchetto di misure elaborato da DEFR e SEFRI nell’ambito dell’iniziativa sul personale qualificato è inteso a rafforzare l’orientamento pratico per l’accesso alle scuole universitarie professionali nel settore MINT20. Uno strumento specifico consentirà alle scuole universitarie professionali di offrire cicli di studio bachelor speciali (durata estesa di un anno, 40 % degli studi dedicato alla pratica, contratti di formazione convalidati, ecc.), aperti anche ai titolari di una maturità privi dell’esperienza lavorativa di un anno richiesta per l’accesso a tali cicli di studio. Questa particolare forma di ammissione è limitata a tre anni accademici (inizio degli studi: 2015/2016/2017) e viene descritta in maniera più dettagliata nell’articolo 5a dell’ordinanza del DEFR del 2 settembre 200521 concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali. Questa disposizione è limitata alla fine del 2019 (art. 69 cpv. 2).
Sezione 2: Riconoscimento di titoli esteri per l’esercizio di una professione regolamentata
Gli articoli 56 seg.22 disciplinano il riconoscimento di titoli esteri rilasciati da Paesi non UE/AELS nel settore universitario per l’esercizio di una professione regolamentata. La competenza dei Cantoni per il riconoscimento di professioni regolamentate a livello intercantonale, nonché le competenze nel settore delle professioni mediche ai sensi della legge federale del 23 giugno 200623 sulle professioni mediche universitarie vengono mantenute. Le disposizioni sono state in larga parte riprese dall’ordinanza previgente e hanno lo scopo di coordinare il campo di applicazione dell’O-LPSU con l’allegato III ALC24 e di definire le competenze per le professioni regolamentate. Una professione è regolamentata quanto l’esercizio dell’attività professionale in Svizzera è vincolato al possesso di determinate qualifiche professionali in virtù di disposizioni legali o amministrative.25 In tale contesto, il nuovo diritto prevede che la SEFRI o terzi da essa incaricati siano responsabili non solo dei diplomi delle scuole universitarie professionali ma anche di quelli delle scuole universitarie. Sono fatte salve, come finora, le competenze di altri organi preposti al riconoscimento per le professioni regolamentate (p. es. UFSP/MEBEKO per l’ambito medico-sanitario, SG CDPE per l’ambito dell’insegnamento e
20MINT: matematica, informatica, scienze naturali e tecnica
21 RS 414.715
22 I presenti articoli si fondano sul progetto del Consiglio federale dell’articolo 70 LPSU (cfr. messaggio ERI 2017-2020 del 24 febbraio 2016, DF 13), FF 2016 2983
23 RS 811.11
24 Lo stesso vale per l’AELS secondo l’allegato K appendice 3 della convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 gennaio 1960 (RS 0.632.31).
25 In analogia con l’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato III sezione A cifra 1 dell’accordo sulla libera circolazione delle persone.